Il Documento di Valutazione Rischi (DVR) deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro e alla sistemazione dei luoghi di lavoro in conformità a quanto descritto negli allegati Quarto e Quinto del Testo Unico.
Viene, inoltre, fatta esplicita menzione della valutazione dello Stress Lavoro Correlato e ai rischi riguardanti le lavoratrici in stato interessante, due aspetti significativamente evidenziati per l’importanza e il peso specifico che hanno assunto all’interno delle aziende, soprattutto nell’ultimo decennio.
Oltre alla valutazione di tutti i rischi, il documento deve contenere una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, rischio per rischio, in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non “addetti ai lavori”.
La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del Datore di Lavoro, che per questa attività si avvale spesso dell’ausilio di consulenti interni e/o esterni.
Il documento deve, inoltre, contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio, eliminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale; tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto sia delle caratteristiche del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata.
Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi contingenti, ma deve contenere anche una relazione prospettica circa il programma delle misure ritenute necessarie o utili per garantire un certo grado di miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza. Tale valutazione deve essere periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma e il grado di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.
Rispetto a quanto prescritto dall’art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 81/2008 s.m.i., che prevede l’indicazione del nominativo delle principali figure aziendali coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente, Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza o Rappresentante territoriale), è utile sottolineare che vi è, ormai, la tendenza convenzionalmente riconosciuta a indicare un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.
Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui predisposizione è demandata al Datore di Lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.
La struttura può essere organizzata per:
- rischio, elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate;
- per mansione del personale esposto, indicando per ogni mansione aziendale i relativi livelli di esposizione al singolo rischio.
Per maggior completezza e facilità di interpretazione, questi dati possono essere eventualmente interpolati su una tabella a matrice che ne evidenzi singolarità ed eventuali criticità.
Al fine di semplificare la redazione del documento, le piccole e medie imprese (pmi) possono avvalersi di procedure standardizzate nei casi specifici previsti dal Decreto interministeriale 30 novembre 2012. Tuttavia, considerate le sempre più diffuse contestazioni mosse dagli organi ispettivi in merito alla mancata documentazione della valutazione, Brasca & Partners diffida di avvalersi delle procedure semplificate per la Valutazione dei Rischi e consigliando il metodo classico dell’analisi del rischio in matrice.
Brasca & Partners, oltre a effettuare la Valutazione dei Rischi presenti in azienda e redigere il DVR, collabora quotidianamente con i propri clienti al fine dell’aumento della prevenzione aziendale; svolge sopralluoghi e mappature dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro; procede, altresì, a repentini sopralluoghi in caso di modifiche che richiedano l’aggiornamento della Valutazione dei Rischi.
Effettua, inoltre, Valutazioni dei Rischi Specifici quali:
- Valutazione rischio rumore;
- Valutazione rischio vibrazioni a corpo intero e al sistema mano-braccio;
- Valutazione rischio da movimentazione manuale di carichi con metodologia Niosh;
- Valutazione rischio chimico;
- Valutazione rischio cancerogeno;
- Valutazione rischio biologico;
- Valutazione rischio lavorazioni outdoor e microclimatici;
- Valutazione rischi ambientali e microclimatici.