L’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, e previsto dal comma 5, art. 73, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
In base al nuovo accordo, le attrezzature per le quali è necessaria l’abilitazione degli operatori sono le seguenti:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione.
Il lavoratore, prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature, dovrà ricevere l’abilitazione per la tipologia di attrezzatura e quindi informato, formato e addestrato sull’attrezzatura specifica in uso.
Per alcune attrezzature sono previste delle sottocategorie.
Ad esempio, tra i Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo si distinguono:
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.
Tra le “Macchine movimento terra” sono elencate le seguenti:
- escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000 kg);
- escavatori a fune;
- pale caricatrici frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg);
- terne;
- autoribaltabili a cingoli (con massa operativa maggiore di 4500 kg).
Brasca & Partners organizza ed eroga i corsi di formazione e di addestramento sopra menzionati in collaborazione con gli organismi paritetici del settore in cui i lavoratori operano.
Per maggiori informazione su contenuti, durata e modalità di erogazione non esitate a contattarci!