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09 Nov

Sicurezza antincendio: quali sono le novità per i piani di emergenza?

Un aspetto importante affrontato dal DM 2 settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e la redazione dei piani di emergenza; temi trattati nell’articolo 2, nell’allegato I (con riferimento alle esercitazioni antincendio) e nell’allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza” del decreto.

 

Ad esempio una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

 

Concludiamo, dunque, la presentazione del decreto ministeriale affrontando i seguenti argomenti:

  • DM 2 settembre 2021: gli obblighi per i datori di lavoro
  • DM 2 settembre 2021: la preparazione all’emergenza e le esercitazioni
  • DM 2 settembre 2021: i contenuti del piano di emergenza

DM 2 settembre 2021: gli obblighi per i datori di lavoro

Riprendiamo quanto già indicato nel primo articolo di presentazione riguardo all’articolo 2 del decreto dove si indica (comma 2) che il datore di lavoro per i seguenti casi predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 dell’articolo:

  • “luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

 

Nel piano di emergenza devono essere riportati “i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E per i luoghi di lavoro “che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

DM 2 settembre 2021: la preparazione all’emergenza e le esercitazioni

Veniamo brevemente a quanto contenuto nel punto 1.3 dell’allegato I in relazione alla preparazione all’emergenza.

 

Si indica che nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, “i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento”.

 

In particolare nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

  • “la percorrenza delle vie d’esodo;
  • l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
  • l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
  • l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione”.

 

Inoltre il datore di lavoro, che deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte, dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:

  • “adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
  • modifiche sostanziali al sistema di esodo”.

 

 

DM 2 settembre 2021: i contenuti del piano di emergenza

Veniamo, infine, all’allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) del DM 2 settembre 2021.

 

Al punto 2.1 si indica che “in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

  1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  2. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  3. le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  4. le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali”.

 

Inoltre il piano di emergenza “deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili”.

 

Il piano “deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza”.

 

Il punto 2.2 si sofferma sui contenuti del piano di emergenza.

 

Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e “da riportare nel piano di emergenza sono:

  1. le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  2. le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  3. il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  4. i lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  6. il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.

 

E tale piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  1. i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  2. i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  3. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  4. le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  6. le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.

 

Infine il piano di emergenza deve includere “anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

  1. le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  2. l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  3. l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  4. l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  5. l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
  6. l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  7. i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio”.

 

Si sottolinea poi che “per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati”.

 

Concludiamo ricordando che l’allegato II si sofferma anche sui centri di gestione delle emergenze, sull’assistenza alle persone con esigenze speciali e sulle misure semplificate per la gestione dell’emergenza.