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12 Ott

Decreto capienze: le novità in materia di verifica dei green pass

Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di giovedì 7 ottobre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce, tra le altre cose, diverse novità per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.

 

Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”. E nella pubblicazione del DL, entrato in vigore il 9 ottobre 2021, è stato inserito inaspettatamente anche un nuovo articolo, per lo meno non citato nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, relativo alle disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.

 

In relazione alla pubblicazione del decreto-legge l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Decreto Capienze: le verifiche del green pass nel settore pubblico e privato
  • Decreto Capienze: le attività culturali, sportive e ricreative
  • Decreto Capienze: il rischio di confusione e l’articolato completo

Decreto Capienze: le verifiche del green pass nel settore pubblico e privato

Dal DL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.241 del 08 ottobre 2021, riprendiamo proprio l’articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato) dove si indica che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-septies è inserito il seguente:

Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

 

L’indicazione “derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” può, ad esempio, ricomprendere tutte quelle attività lavorative:

  • “che devono garantire il rispetto di contratti (siano essi pubblici, che privati) ove sono indicate scadenze nell’ultimazione delle attività svolte o della consegna di merci, attrezzature, impianti;
  • connesse:
    • al pubblico servizio,
    • alla disponibilità di beni e servizi al cittadino,
    • alla pubblica utilità,
    • alle attività di altri soggetti pubblici/privati,
    • alla continuità di servizi essenziali”.

 

Ricordiamo il contenuto dei riferimenti citati nell’articolo.

 

Al comma 6 dell’articolo 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) si indica che il personale di cui al comma 1 (personale delle amministrazioni pubbliche, personale delle Autorità amministrative indipendenti, …) “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

 

Il comma 6 dell’articolo 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) indica che i lavoratori di cui al comma 1 (chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato), “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

I due articoli sono inerenti alle modifiche operate dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

 

Dunque, ricordando9 che il decreto è già entrato in vigore, i datori di lavoro che rientrano nelle casistiche indicate nell’articolo 3 possono già richiedere il possesso della certificazione verde COVID-19 ( Green Pass).

 

Decreto Capienze: le attività culturali, sportive e ricreative

I primi due articoli del DL riguardano proprio il tema delle novità relative alle disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.

 

Rispetto a quanto indicato nel nostro articolo di presentazione del decreto non ci sono particolari novità, ma riprendiamo comunque alcune indicazioni contenute nell’articolo 1 del DL 139/2021 che modifica vari articoli del DL 52/2021.

 

Questo, ad esempio, il nuovo comma 1 dell’articolo 5 del DL 52/2021 come modificato dal nuovo DL:

1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l’accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonchè delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all’articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l’idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Decreto Capienze: il rischio di confusione e l’articolato completo

Il decreto-legge, pur chiamato, anche in sede di Consiglio dei Ministri, “Decreto Capienze”, contiene, contiene in realtà articoli che affrontano temi molto diversi.

E nel caso dell’articolo 3 ci troviamo – come abbiamo visto – di fronte ad una norma che appare erroneamente inserita nel Capo I (Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative), visto che si fa riferimento ai citati articoli 9-quinquies e 9-septies del DL 52/2021 e all’intero mondo del lavoro pubblico e privato.

 

Partendo da questo rischio di confusione normativa, concludiamo questa breve presentazione del decreto-legge, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riportandone interamente l’articolato:

  • art. 1 – Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche
  • art. 2 – Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura
  • art. 3 – Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
  • art. 4 – Riorganizzazione del Ministero della salute
  • art. 5 – Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
  • art. 6 – Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • art. 7 – Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
  • art. 8 – Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
  • art. 9 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
  • art. 10 – Entrata in vigore