Paranchi e gru a cavalletto: sicurezza, normative e verifiche periodiche
Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 tra gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile individua, oltre alle gru a torre, su cui ci siamo già soffermati con diversi articoli in materia di sicurezza e infortuni, anche le gru a cavalletto per edilizia, “ovvero paranchi installati generalmente su di un ponteggio, in un edificio o in una costruzione mediante strutture di supporto di tipo a cavalletto o a colonna con braccio fisso o girevole”.
Tuttavia “rientrano nel novero degli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile tutte le tipologie di paranco con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, essendo definiti come macchine per il sollevamento e l’abbassamento di carichi sospesi su distanze predeterminate, con o senza carrelli, che utilizzano mezzi di sollevamento diversi”.
A ricordarlo e a fornire indicazioni per l’attività tecnica di prima verifica periodica di attrezzature come gru a torre, gru a cavalletto per edilizia e gru Derrick, è il documento “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail nel 2020.
In relazione ai rischi per i lavoratori di gru a cavalletto e paranchi, presentati anche nella rubrica “ Imparare dagli errori”, ci soffermiamo oggi su alcune indicazioni del documento relative alla normativa tecnica, ai dispositivi di sicurezza e alla prima verifica periodica con riferimento ai seguenti argomenti:
- Paranchi: la normativa tecnica e l’adozione di una norma armonizzata
- Paranchi: dispositivi per l’avviamento e l’arresto dei paranchi
- Prima verifica periodica per paranchi e gru a cavalletto per l’edilizia
Paranchi: la normativa tecnica e l’adozione di una norma armonizzata
La pubblicazione – a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Costantino Policastro (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), Giovambattista Vaccaro (Inail, Unità operativa territoriale di Potenza) – si soffermano sulle norme specifiche, al momento della elaborazione del documento Inail, con particolare riferimento alla EN 14492-2:2006+A1:2009 – Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati.
Tale norma, pubblicata per la prima volta in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) l’8 maggio del 2007, in vigenza della direttiva 98/37/CE, “è stata una prima volta revisionata con l’emendamento A1:2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 18 dicembre 2009, per renderla rispondente anche alla direttiva 2006/42/CE”. La seconda revisione A1:2009, “pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 11 maggio 2010, è un corrigendum” (un’errata corrige) di un “singolo punto della norma”. L’aggiornamento 2010 alla EN 14492-2:2006+A1:2009 “modifica esclusivamente il punto 5.13.9.1 eliminando il testo: per i sistemi elettronici almeno categoria 2 della EN ISO 13849-1”.
Segnaliamo che nel documento Inail la versione della norma EN 14492-2 del 2019 non è riportata, perché non risulta pubblicata in GUUE e non fornisce presunzione di conformità. Riprendiamo, comunque, dal sito UNI qualche informazione sulla norma UNI EN 14492-2:2019 “Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati” che, entrata in vigore il 08 agosto 2019, recepisce la norma EN 14492-2:2019 e si applica alla progettazione, alle informazioni per l’utilizzo, alla manutenzione, alla prova di paranchi motorizzati, a costruzione compatta o aperta, con o senza carrello il cui motore primo è un motore elettrico, idraulico, o pneumatico”.
Il documento Inail precisa che “l’adozione di una norma armonizzata pubblicata in GUUE, seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte, determinando il livello di sicurezza che ci si aspetta da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica”.
Paranchi: dispositivi per l’avviamento e l’arresto dei paranchi
A titolo puramente esemplificativo riprendiamo dal documento qualche indicazione riguardo ai dispositivi di sicurezza con riferimento ai “dispositivi per l’avviamento e l’arresto dei paranchi a comando manuale”.
Questi dispositivi “devono essere “provvisti di elementi di comando ad azione mantenuta in modo che l’alimentazione dell’energia di azionamento sia interrotta al rilascio degli elementi di azionamento”.
Inoltre gli elementi di azionamento dei dispositivi di comando “devono incorporare funzioni che impediscano l’azionamento non intenzionale o movimenti indesiderati del carico”. E gli elementi di attivazione dei dispositivi di comando “devono includere soluzioni costruttive ed essere disposti e marcati in modo tale che i compiti, la conduzione dell’operazione e lo stato di commutazione siano riconoscibili senza possibilità di equivoci utilizzando, se occorre, pittogrammi (simboli)”.
Prima verifica periodica per paranchi e gru a cavalletto per l’edilizia
Ricordiamo, infine, che la prima verifica periodica per paranchi e gru a cavalletto per l’edilizia, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo, “contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:
- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell’attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’attrezzatura;
- accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante”.
In particolare la prima parte della verifica “prevede il rilevamento di una serie di dati necessari a identificare univocamente l’attrezzatura; tali dati dovrebbero essere riscontrati direttamente sull’attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della direttiva macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dall’indelebile marcatura apposta sulla stessa. Sarà necessario in prima istanza appurare che l’apparecchio in visione corrisponda a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, verificando la corrispondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica (e desunte dalla documentazione a corredo dell’attrezzatura) e quelle rilevate direttamente sull’attrezzatura. Nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati nella scheda tecnica non sarà possibile procedere con l’effettuazione della verifica”.
Qualora, invece, conclude il documento riguardo a questa criticità, “i dati rilevabili sull’attrezzatura, pur essendo coincidenti con quelli riportati nella scheda tecnica, non dovessero corrispondere, per mero errore, con quelli trasmessi dall’utente all’atto della comunicazione di messa in servizio, il verificatore dovrà riportare nel verbale di verifica, alla voce ‘osservazioni’, la discrepanza rilevata e sollecitare l’utente a comunicare la modifica dei dati per l’aggiornamento della banca dati Inail”. Infine qualora “dovesse risultare mancante la targhetta identificativa della macchina sarà necessario sospendere la verifica, richiedendone il ripristino”.
Si segnala che nel caso di attrezzature rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine, “l’assenza della marcatura si configura come una non rispondenza al requisito essenziale di sicurezza di cui al punto 1.7.3 della stessa direttiva, per cui, a meno che non si tratti di mero smarrimento, il verificatore dovrà procedere con gli adempimenti previsti al punto 3.2.2. dell’Allegato II al d.m. 11 aprile 2011 [‘le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione’].
Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma, oltre che sulla scheda tecnica e sul verbale di prima verifica periodica, anche su vari aspetti concernenti i requisiti di sicurezza di paranchi/gru a cavalletto:
- limitatori del carico nominale ad azione diretta
- funzione di arresto di emergenza
- limitatori di sollevamento e di abbassamento
- azionamenti a fune
- azionamenti a catena
- azionamenti a cinghia
- carrelli
- condizioni ambiente e di esercizio
- limitatori elettrici di movimento
- freni per i movimenti di sollevamento e abbassamento
- ganci di carico