Attrezzature non marcate CE: i trattori
Un trattore agricolo o forestale è da intendersi “qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale” (direttiva 74/150/CEE del 4 marzo 1974, recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 572/1977).
Generalmente i trattori, prima della loro commercializzazione, sono omologati; l’omologazione oltre a riguardare aspetti correlati alla circolazione stradale prende in considerazione anche il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, senza recare la marcatura CE.
Le direttive 74/150/CEE, riferita esclusivamente ai trattori agricoli o forestali a ruote, e 2003/37/CE (anche questa da riferirsi ai trattori agricoli o forestali a ruote) ed il regolamento UE 167/2013 (riferito ai trattori agricoli o forestali a ruote e, facoltativamente, a quelli a cingoli) hanno negli anni uniformato in tutta Europa comuni prescrizioni di carattere costruttivo per garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli.
In Italia, fino al 7 maggio 1997 si consentì, in deroga a quanto sopra, anche di effettuare omologazioni cosiddette “nazionali” di trattori agricoli o forestali in base alle norme del codice della strada di cui al d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 e alle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro (es. d.p.r. 547/55).
È necessario, per quanto attiene il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute e la presenza della marcatura CE per i trattori, fornire alcune precisazioni.
La direttiva 2003/37/CE non aveva raggiunto la completa trattazione di tutti i rischi connessi con l’uso dei trattori agricoli o forestali e, quindi, per una completa trattazione dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute la Commissione europea intervenne con la nuova “direttiva macchine” (2006/42/CE), facendo rientrare i trattori agricoli o forestali nel suo campo di applicazione per i rischi che non erano ancora stati trattati dalla direttiva 2003/37/CE.
Pertanto il fabbricante di un trattore, a partire dal 29 dicembre 2009 (in Italia dal 6 marzo 2010), data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine, doveva verificare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva macchine relativi ai rischi pertinenti, apporre la marcatura CE sul trattore e approntare una dichiarazione CE di conformità a tali requisiti.
Tenuto conto di quanto sopra il trattore agricolo o forestale rientrava quindi nel campo di applicazione di due direttive diverse, una di carattere “omologativo”, la 2003/37/CE, e l’altra di carattere certificativo, la 2006/42/CE.
Con l’emanazione del regolamento UE 167/2013, obbligatorio per le nuove omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote effettuate a partire dal 1 gennaio 2016 e per tutte le omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote a partire dal 1 gennaio 2018, tale doppio regime è cessato.
Occorre inoltre inquadrare le attività omologative da condurre su trattori agricoli o forestali a cingoli per i quali nella tabella che segue si riportano gli ultimi riferimenti legislativi e temporali applicabili.