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03 Ago

Una proposta per la verifica dell’idoneità tecnico professionale

La verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale

Ormai da tempo la Cassazione Penale ha sempre più focalizzato l’attenzione sulla mancata verifica dell’ idoneita’ tecnico professionale  da parte del datore di lavoro committente, nella genesi degli infortuni sul lavoro avvenuti all’interno delle aziende.

L’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 è interamente dedicato agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (di cose e cioè forniture). Il comma 1 del citato articolo richiede al datore di lavoro, in caso di <<affidamento di lavoro, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia a disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo di verificare  con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione>>.

Come noto, il decreto citato, a distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008, non è stato ancora emanato; pertanto, come già previsto dal legislatore, fino alla sua entrata in vigore, la verifica continua a dover essere eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIA);
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P.R. n° 445/2000.

Per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, la verifica dell’ idoneita’ tecnico professionale, così come definita all’art. 89, comma 1, lettera l), deve essere eseguita secondo quanto previsto all’art. 90, comma 1, lettera a) con il relativo rimando all’Allegato XVII, in cui sono elencati una serie di requisiti che il legislatore considera essenziali ai fini della citata verifica.

Pertanto, vista la normativa ad oggi vigente e nelle more dell’emanazione del decreto previsto all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. n° 81/2008, la verifica dell’idoneità tecnico professionale, ad esclusione del settore dei cantieri temporanei e mobili, deve essere effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante un’autocertificazione. Si spera che il futuro decreto per la verifica dell’ idoneita’ tecnico professionale individui, in funzione dei vari settori, e con le dovute distinzioni tra impresa e lavoratore autonomo, i criteri da seguire in modo da poter non solo “verificare” il rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza e tutela della salute – condizione minima ma irrinunciabile per la legittimità dell’esercizio d’impresa – ma anche valutare qualitativamente quanto presentato, al fine di misurare l’effettivo impegno delle aziende nel perseguire con intensità e continuità, il progressivo miglioramento del livello di sicurezza e tutela della salute all’interno delle proprie organizzazioni, in modo da poter dare evidenza al datore di lavoro committente del proprio livello di affidabilità. Da parte del datore di lavoro committente, anche se formalmente è possibile attenersi esclusivamente alle previsioni del legislatore, limitandosi all’acquisizione del certificato d’iscrizione alla CCIA ed all’autocertificazione del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti di idoneità tecnico professionale, è più che opportuno che la verifica si sostanzi in una disamina attenta e puntuale della sussistenza dei citati requisiti in riferimento all’appalto da eseguire e non si limiti alla mera acquisizione dei documenti citati. In altre parole, il datore di lavoro committente deve acquisire le evidenze oggettive relative al livello qualitativo, in riferimento ai lavori da eseguire, degli elementi caratterizzanti la citata idoneità.  I datori di lavoro committenti più attenti, avendo già ben chiaro che la scelta di un appaltatore/fornitore non può essere ricondotta al solo criterio economico, presa coscienza di tale necessità utile anche per evitare, in caso di grave infortunio, un profilo di responsabilità per “culpa in eligendo”, hanno iniziato già da diversi anni a predisporre degli strumenti specifici per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, aggiungendo alla richiesta del legislatore, una serie di elementi in grado di fornire informazioni aggiuntive per verificare e, soprattutto, valutare la reale affidabilità delle imprese appaltatrici a cui intendono affidare lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda o unità produttiva.

Nel seguito di questo contributo saranno presentate, limitandosi all’appalto di lavori, servizi e forniture affidati alle sole imprese (art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008), una serie di informazioni che sono sicuramente utili per un’approfondita ed efficace verifica e valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un’impresa che, per la prima volta, viene invitata a presentare offerta per l’esecuzione di un appalto di lavori all’interno di un’azienda.

Innanzi tutto, facendo riferimento a quanto chiesto dal legislatore al comma 1 del citato articolo, anche il semplice certificato d’iscrizione alla CCIA e relativa visura camerale possono fornire delle informazioni utili per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e quindi anche la sua affidabilità in materia di sicurezza e tutela della salute.

Ad esempio, non va trascurato da quanto tempo l’impresa appaltatrice è stata costituita; non sono rari i casi d’imprese che nascono per uno specifico appalto e spariscono al termine di esso. Altro elemento da non sottovalutare è la storicità e la tipologia di attività e cioè da quanto tempo l’impresa opera sul mercato e che tipo di lavori esegue; imprese che fino ad ieri hanno fatto “altro” non possono dare garanzie adeguate per svolgere i lavori previsti dall’appalto, anche a fronte di una comprovata capacità imprenditoriale ed adeguata dotazione di mezzi e risorse.

Importante è anche verificare se negli ultimi tempi, ci sono stati dei movimenti sul capitale sociale; infatti, una recente riduzione significativa dello stesso non appalesa un buono stato di salute dell’impresa con i conseguenti rischi facilmente immaginabili anche per l’esecuzione dell’appalto Un’altra informazione utile è quella riguardante un’eventuale trasformazione della società; un’impresa inizialmente costituita come società per azioni, poi trasformatasi in Srl o in Snc fa immediatamente pensare all’esistenza di problemi societari ed economici non trascurabili. Anche la riduzione significativa del numero dei soggetti del Consiglio d’Amministrazione (CdA) e dei procuratori firmatari, non depone favorevolmente ed evidenzia analoghi gravi problemi societari.

Per quanto riguarda l’autocertificazione, è possibile includere in essa una serie d’informazioni che vadano ben oltre la semplice dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico professionali.