Call center, le nuove regole in vigore nel 2017, nota del Mise
ROMA – Call center. Con una nota pubblicata il 1° febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico riassume le nuove regole per i call center in vigore dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio Legge n. 232 del 2016 in GU il 21 dicembre 2016.
Le novità sono state introdotte dall’articolo 1 comma 243 della legge citata, che va a sostituire l’art. 24 -bis , D.L. 22/06/2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 134/2012. Il Ministero dello Sviluppo ricorda che le disposizioni che illustra riguardano esclusivamente il Mise, e “che quindi nei confronti di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Autorità Garante per la protezione dei dati personali e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si rinvia al testo normativo sopra richiamato”.
Le nuove norme sono applicate dallo scorso 1° gennaio e si applicano a tutti i call center indipendentemente dal numero di dipendenti che occupano.
I primi obblighi riguardano la localizzazione dell’attività. L’operatore economico che decide di localizzare, anche affidando a terzi, l’attività fuori dall’Unione europea deve comunicarlo almeno trenta giorni prima al Ministero del Lavoro, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Mise e al Garante per la protezione dei dati personali. Sanzioni per inadempienza: 150.000 euro per ogni comunicazione omessa. Chi ha già delocalizzato l’attività prima del 1° gennaio deve inviare le stesse comunicazioni entro il 2 marzo 2017. Sanzioni: 10.000 euro ogni giorno di ritardo.
Affidamento dei servizi a un call center e responsabilità in solido. L’operatore che si affida a un call center esterno deve comunicarne la localizzazione al Mise entro dieci giorni dalla richiesta ricevuta. “Il soggetto che affida il servizio ad un call center esterno è responsabile in solido con il soggetto gestore del call center stesso. La contestazione della violazione, può essere notificata all’affidatario estero per il tramite del committente”.
Entro il 2 marzo 2017 tutti gli operatori economici che lavorano su numeri nazionali, compresi i soggetti terzi affidatari, devono iscriversi al R.O.C. Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Adempimenti verso l’utente. Il call center deve informare l’utente in merito al Paese dal quale chiama e allo stesso tempo deve essere informato preliminarmente l’utente nel caso in cui egli stesso chiami l’operatore economico.
“Dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente norma, ovvero dal 1° aprile 2017, l’operatore del call center collocato in un Paese extra UE deve inoltre informare preliminarmente circa la possibilità di richiedere che il servizio sia reso da un operatore collocato nel territorio nazionale o in ambito UE con immediato trasferimento nel corso della medesima chiamata. L’informativa e il trasferimento di chiamata devono essere assicurati anche nel caso in cui l’utente riceva una chiamata da un call center. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il Ministero dello sviluppo economico applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione”.