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22 Dic

La legge di conversione e le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008

È stata approvata in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” – un decreto che abbiamo chiamato più volte “ decreto fiscale”, ma che sarebbe più corretto indicare come “decreto fisco-lavoro”, in considerazione delle tante novità correlate al mondo del lavoro e in materia di salute e sicurezza.

 

Il testo della legge di conversione è stato promulgato il 17 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come “Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e  fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

Come sappiamo, anche in relazione ai molti articoli e contributi di approfondimento di queste settimane, il decreto, anche con le modifiche operate dalla legge di conversione, opera – con il Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) – quasi una miniriforma del Testo Unico di sicurezza venendo a modificare, oltre ad un allegato, molti articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99). E le modifiche riguardano, tra le altre cose:

  • comitati regionali di coordinamento
  • sistema informativo nazionale per la prevenzione
  • vigilanza
  • provvedimento di sospensione dell’attività
  • organismi paritetici
  • ruolo del preposto
  • formazione e addestramento.

 

Dopo aver già ricordato nei giorni scorsi le novità delle modifiche operate dalla legge 215/2021 (la legge di conversione) riguardo alla formazione – ad esempio con l’obbligo formativo del datore di lavoro – e al nuovo ruolo del preposto, riprendiamo l’analisi della legge di conversione per sottolineare altri cambiamenti rispetto al testo iniziale del DL 146/2021.

 

La legge di conversione cambia ulteriormente l’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 modificando, ad esempio, alcuni aspetti relativi all’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Ricordiamo che, rispetto all’articolo originale precedente al decreto fiscale, l’articolo 14 abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (si elimina il riferimento alla reiterazione delle violazioni).

 

Presentiamo brevemente i primi due commi inserendo in grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione:

 

Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

 

Le nuove modifiche: la sicurezza delle istituzioni scolastiche

Abbiamo fatto riferimento nei giorni scorsi alle novità dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) solo con riferimento al ruolo del preposto (aggiunta della lettera b-bis al comma 1), ma in realtà a operare cambiamenti sull’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 è anche il nuovo articolo 13 bis del DL 146/2021 recante disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche.

 

All’articolo 18 dopo il comma 3 sono inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici scolastici: ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche ‘sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente’.

 

Riprendiamo interamente i due commi aggiunti dalla legge di conversione:

 

3.1 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

 

3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

 

Le nuove modifiche: organismi paritetici e dispositivi di protezione

Segnaliamo, infine, alcune modifiche che riguardano gli organismi paritetici che, come indicato nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento”.

 

 

La legge di conversione opera modifiche su tutti i tre commi già modificati dal DL 146/2021.

 

Il DL 146/2021, come modificato dalla legge 215/2021, nell’articolo 51 (Organismi paritetici) del D.Lgs. 81/2008, dopo il comma 1 inserisce i seguenti (in grassetto le modifiche della legge di conversione):

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Inoltre il comma 8-bis dell’articolo 51 è sostituito dai seguenti:

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

 

Concludiamo segnalando che ci sono poi altri cambiamenti significativi, ad esempio nelle sanzioni e nel Titolo III in materia di dispositivi di protezione individuale.

 

Riguardo ai dispositivi di protezione individuale viene modificato l’articolo 79 (Criteri per l’individuazione e l’uso) del TU, dove si indica che il contenuto dell’Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77 e si rimanda ad un futuro decreto riguardo ai criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI e alle circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

 

La modifica è introdotta nel comma 2-bis che indica (le modifiche della legge di conversione sono in grassetto) “fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.