Controlli emissioni in atmosfera: linee guida per la valutazione dei rischi
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 richiede che il Datore di Lavoro di ogni Agenzia appartenente al Sistema delle Agenzie Ambientali effettui la valutazione dei rischi. E l’attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera “costituisce una specifica matrice (aria) che afferisce alle attività Territoriali”. Dunque un compito del datore di lavoro (in questo caso rispetto alla gerarchia organizzativa può essere il Direttore Generale o il Dirigente delegato) è quello di “redigere specifica analisi di rischio relativa all’attività in relazione alla singola mansione”.
A ricordarlo sono le nuove linee guida (n. 25/2020) del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA) che costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali.
Il documento “Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative”, con riferimento alla delibera del Consiglio SNPA (seduta del 18 maggio 2021 – Doc. 111/21), individua uno schema di documento di valutazione dei rischi – ai sensi dell’Art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/08 – relativo alle “attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera svolte dal personale del SNPA presso impianti dislocati sul territorio”.
Il documento è rivolto “principalmente ai Datori di lavoro, Responsabili e addetti dei Servizi di prevenzione e protezione, nonché ai Dirigenti e ai Preposti del SNPA”, tuttavia può essere, comunque, “un utile riferimento per altre organizzazioni che svolgono attività similari”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Le nuove linee guida per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera
- La proposta di metodologia di valutazione dei rischi
- L’indice del documento
Le nuove linee guida per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera
Nelle linee guida – prodotte da un tavolo di lavoro coordinato da ARPAT (Arpa Toscana) e costituito da ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Lombardia, ARPA Sicilia e ISPRA – si indica che il metodo seguito per accertare i rischi potenziali presenti nelle attività di campionamento e monitoraggio “è caratterizzato dalla valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività e dalle indicazioni specifiche relative alla conformità dei dispositivi utilizzati in connessione con le norme legislative tecniche e di sicurezza nazionali e comunitarie”; il tutto “finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art. 2 D.lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
Le linee guida risultano pertanto composte da tre parti:
- Valutazione dei rischi per il personale SNPA
- Istruzione operativa relativa al campionamento alle emissioni in atmosfera
- Documento di coordinamento e informazione reciproca relativo ai rischi specifici presenti presso gli impianti e correlati alle attività degli operatori SNPA.
In particolare la valutazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle modalità operative “è generata dallo studio comparato delle situazioni che si possono verificare durante le attività e segnalate nel gruppo di lavoro come standard e ricomprese nei principi generali della sicurezza, dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e buona tecnica prevenzionistica)”.
Lo scopo del documento non è solo quello di “verificare l’applicazione dei precetti di legge” ma soprattutto quello di “gestire i rischi residui che nonostante l’applicazione delle normative specifiche rimangono in essere”. Questi rischi essendo di tipo organizzativo e comportamentale sono spesso difficili da individuare e contrastare.
La proposta di metodologia di valutazione dei rischi
Veniamo alla proposta di metodologia di valutazione contenuta nel documento.
Si indica che nei luoghi di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, “la valutazione richiede di essere orientata in modo da tenere in conto di tali aspetti”. Inoltre un altro importante aspetto che deve essere sempre considerato “è la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone anch’esse esposte a rischi eventuali ma si deve tenere presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi e anche aggravare le conseguenze di quelli già presenti a causa di possibili e magari non valutate interferenze tra le diverse attività. I datori di lavoro delle diverse imprese che operano nello stesso ambiente dovranno collaborare per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Una valutazione dei rischi dettagliata deve essere articolata in cinque passaggi:
- Identificazione dei pericoli in tutti gli aspetti dell’attività lavorativa. “Questa fase dovrà essere avviata mediante:
- la consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono tenuti a esprimere le proprie valutazioni dei pericoli e dei loro effetti dannosi.
- l’esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, che deve tener conto anche delle operazioni che esulano dalla routine e che hanno carattere intermittente e di eventi non pianificati ma prevedibili, quali le interruzioni dell’attività di lavoro.
- l’identificazione degli aspetti del lavoro che costituiscono altrettante cause potenziali di danno (pericoli) concentrandosi su quelli che possono aver luogo a causa dell’attività lavorativa”.
- Identificazione di tutte le persone che possono incorrere in pericoli, compresi i gruppi di persone esposte a rischi particolari. “A questo fine:
- si dovrà tener conto dell’interazione tra i lavoratori e i pericoli, in modo diretto o indiretto
- si dovrà riservare particolare attenzione ai gruppi di lavoratori esposti a rischi maggiori, con conseguenze più gravi, più frequenti”.
- Stima dei rischi che tenga conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure cautelari o preventive esistenti. A seconda delle diverse situazioni “ la stima dei rischi può rivelarsi un procedimento semplice, basato sul giudizio e che non richiede particolari competenze specialistiche e tecniche” oppure “potrà essere la base di una valutazione completa nel campo della sicurezza e della salute, comprendente tecniche quali la valutazione quantitativa del rischio (per esempio: per procedimenti complessi tipo grandi impianti per la fabbricazione di prodotti chimici)”. Ci possono essere poi “situazioni intermedie” tra le due precedenti, “qualora non sia possibile identificare i pericoli e valutare i rischi senza disporre di conoscenze, appoggio e consulenza a livello professionale. Ciò può verificarsi in rapporto ai procedimenti e alle tecnologie più complesse che si riscontrano sul luogo di lavoro o ai pericoli per la salute che non risultano di pronta o facile identificazione e che richiedono quindi analisi e misurazioni accurate”. Sarà, inoltre, utile “considerare le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio”.
- Decisione su quali nuove eventuali misure debbano essere introdotte per eliminare o ridurre i rischi, considerando quale direttrice ciò che è ritenuta essere la buona pratica corrente. L’obiettivo di questa fase “consiste nel fornire ai lavoratori la protezione richiesta dalla legislazione comunitaria e nazionale”. In ogni caso in cui ciò sia possibile, “si devono prendere misure preventive tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
- Definizione, in via prioritaria, delle misure cautelari da adottare. “È essenziale elaborare un elenco prioritario del lavoro da compiersi per eliminare i rischi o per prevenirli. Questa definizione, su scala prioritaria, deve tener conto della gravità dei rischi, della probabilità che si verifichi un incidente, del numero di persone che possono esserne vittime e del tempo necessario per porre in atto le misure di prevenzione”.
Con riferimento al quarto passaggio riprendiamo dal documento un prospetto in cui sono sintetizzati i tipi di conclusioni prevedibili e le azioni che possono essere intraprese in seguito:
Si segnala poi che le conclusioni di una valutazione dei rischi sul lavoro devono porre in rilievo gli aspetti seguenti:
- se il rischio è o meno controllato in modo adeguato
- in caso contrario, opzioni per ridurre il rischio
- priorità di intervento
- se sia possibile prendere provvedimenti per migliorare il livello di protezione dei lavoratori in rapporto alle problematiche di sicurezza e sanità
- altre persone che possono essere coinvolte”.
E una volta terminata la valutazione, “la prima opzione da prendere in esame deve essere sempre quella di eliminare il rischio, anche se in molte situazioni ciò non risulterà praticamente attuabile a causa del fatto che i pericoli e i rischi del caso risultano essere una parte non del tutto eliminabile/riducibile del procedimento o dell’attività di lavoro. È talvolta possibile modificare o sostituire la strumentazione o i materiali utilizzati con soluzioni alternative” (nei casi in cui si esamina una possibilità di sostituzione “è essenziale valutarne subito le implicazioni”).
Nel caso poi che l’entità del rischio non può essere ridotta tramite tali misure, “si forniranno e adopereranno i dispositivi personali di protezione” che devono essere impiegati “solo qualora risulti impossibile garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti attraverso mezzi collettivi tecnici od organizzativi”. Se si ritiene necessario l’impiego di dispositivi di protezione personale, questi devono essere di tipo adeguato”. Si dovranno inoltre “curare le disposizioni che riguardano il magazzinaggio, la manutenzione e la formazione dei lavoratori al loro impiego”. Resta poi sempre di “fondamentale importanza la prevenzione, da attuare attraverso la formazione e l’informazione del personale”.