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06 Ott

Scuole e sicurezza antincendio: il dirigente scolastico può essere multato?

Sulla possibilità che il Dirigente Scolastico (D.S.) possa essere oggetto di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 in quanto è individuato ‘Datore di Lavoro‘ ai sensi del D.Lgs. 292 del 1996, c’è molto da dire.

 

Infatti i lavori edili ed impiantistici necessari per adeguare ogni edificio scolastico alla normativa antincendio fanno parte dei compiti previsti dalla Legge n.23 del 1996, che indica chiaramente le responsabilità dell’Ente locale proprietario degli edifici scolastici .

Per esempio, a seguito di alcune contestazioni di addebito effettuate nel 2010 dal Comando Provinciale di Torino nei confronti del D.S. di una Istituzione scolastica in provincia di Torino, fu richiesto dapprima un parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e successivamente a quella nazionale; in entrambi i casi l’Avvocatura si espresse a favore della posizione del Dirigente Scolastico a fronte della effettiva competenza e responsabilità dell’Ente locale per la gestione dell’iter finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione contro gli Incendi (C.P.I.). Tali pareri ebbero un immediato riscontro a livello nazionale e vennero ripresi e commentati anche dal Comando Regionale dei VV.F. del Piemonte nel ‘Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte’, nel quale si sono occupati di redigere l’intero capitolo n°10 dal titolo ‘Prevenzione incendi’.

In particolare nel paragrafo n°10.11, facendo riferimento al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n°CS33778/2010 Sezione VII del 13/12/2010, hanno sottolineato che <<La richiesta del CPI deve essere formulata dal responsabile dell’Amministrazione proprietaria (Comune o Provincia). Nelle more del rilascio del CPI, i Dirigenti Scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile, a condizione che gli stessi abbiano segnalato all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio.>>.

 

Ma anche nelle stesse Province piemontesi permane la tendenza degli Ispettori dei VV.F. a considerare il D.S. intestatario della prescrizione per la contestata mancanza del C.P.I. (ora S.C.I.A. Antincendio) e gli stessi Enti locali proprietari degli edifici scolastici tendono ancora a far firmare la  pratica di richiesta del C.P.I. (ora di presentazione della S.C.I.A. antincendio) all’ignaro D.S., che, in verità, non ha gestito nè la progettazione degli adeguamenti alla normativa antincendio e nè la loro cantierizzazione, ma che ha bensì subito le scelte progettuali fatte arbitrariamente dalla proprietà in accordo con il libero professionista affidatario dell’incarico progettuale ed esecutivo dei lavori di adeguamento.

 

In alcuni Comuni e Province, ove i D.S., magari supportati dai loro RSPP, hanno opposto resistenza a questa obsoleta e poco giustificata modalità di responsabilizzazione del D.S. quale Datore di Lavoro, le pratiche antincendio degli edifici scolastici sono state finalmente sottoscritte direttamente dal Dirigente responsabile dell’ufficio dell’edilizia scolastica dell’Ente locale proprietario, giungendo eventualmente al riparto, tra il titolare della struttura comunale o provinciale e il Dirigente scolastico, dei compiti e delle responsabilità in ordine all’attuazione degli adempimenti di prevenzione incendi connessi all’esercizio dell’attività, con la reciproca sottoscrizione di un apposito documento (ai sensi della Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 1113/4101 sott. 72/E del 31/07/1998 e dell’art. 6 del DPR 151/11).

Infatti, se da una parte i D.S. contestano agli Enti locali la generalizzata difficoltà e lentezza nell’adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio mediante gli interventi di protezione passiva e attiva, dall’altra parte i tecnici dell’edilizia scolastica degli Enti locali contestano ai D.S. la presunta incapacità di gestire le procedure comportamentali di sicurezza contro gli incendi.

E, ancora, se da una parte gli Enti locali beneficiano da parte dello Stato di continue proroghe della scadenza del rispetto della normativa antincendio che li obbligherebbe a dotare ogni edificio scolastico del C.P.I. o della S.C.I.A. antincendio, dall’altra parte i D.S. hanno elevate difficoltà nell’adottare Piani di Emergenza adeguati e contestualizzati, lay out di esodo aggiornati e funzionali, registri delle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro l’incendio efficienti puntualmente compilati, prove di esodo adeguate a tutte le possibili emergenze, e, soprattutto,  nell’individuare un numero adeguato di addetti alle emergenze, adeguatamente formati e addestrati, che siano realmente in grado di gestire tempestivamente e correttamente gli impianti antincendio nelle situazioni di emergenza.

 

Lo stesso legislatore pare sia consapevole di questa situazione dicotomica di rimpallo delle responsabilità, nonchè della generalizzata difficoltà, tutta italiana, nel gestire la manutenzione antincendio, al punto che è ormai chiaro ai tecnici e agli operatori del settore antincendio che nell’opera di adeguamento alla normativa antincendio gli aspetti comportamentali debbano ormai rappresentare il 60% dell’azione risolutoria o compensativa dell’emergenza, rispetto al solo 40% dell’apporto fornito dalle protezioni passive e attive . Il legislatore, con riguardo alle protezioni antincendio, pare confidare soprattutto in quelle ‘passive’, in quanto quelle ‘attive’ poco si confanno alle scarse disponibilità di fondi degli Enti locali e alla già citata scarsa propensione italiana alla manutenzione.

 

In questo panorama, ben poco confortante, i Vigili del Fuoco, che come è noto fanno parte del Ministero dell’Interno, si sono, o sono stati, liberati dell’importante e ingestibile incombenza di esaminare e approvare i progetti antincendio finalizzati al rilascio del C.P.I.: a partire dall’entrata in vigore del D.P.R.151/2011, emesso dallo stesso Ministero dell’Interno, i VV.F. si limitano ad acquisire la SCIA antincendio, mediante la quale il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività (quindi con una sorta di autocertificazione asseverata da professionista abilitato da questi incaricato) e ad effettuare i sopralluoghi  di controllo solo negli edifici scolastici di dimensioni maggiori, a campione in quelli di dimensioni medie, e mai in quelli più piccoli.

Ma nel caso di segnalazioni, talvolta anche anonime, o di richieste di intervento, dopo la squadra dei VV.F. che ha gestito l’emergenza, solitamente intervengono gli ispettori dei VV.F. (che sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria – U.P.G.) che, documenti alla mano, verificano la presenza del C.P.I. o della S.C.I.A. antincendio, o il loro rispettivo rinnovo periodico e, ovviamente, l’aderenza dello stato di fatto dell’attività esaminata alla parte documentale in loro possesso. Il tutto con la possibilità del rilascio di prescrizioni sia all’Ente locale e sia al D.S. che gestisce l’attività scolastica nell’edificio scolastico oggetto di controllo.

 

Gli stessi Vigili del Fuoco hanno cercato di gettare, per così dire, acqua sul fuoco inquisitorio che potrebbe imperversare sempre più a scapito degli edifici scolastici e dei loro gestori : il Comando nazionale nel 2018 ha inviato una circolare interna ai Comandi regionali e provinciali dei VV.F., chiarendo in modo inequivocabile le prescrizioni da emanare a seguito dell’apertura del procedimento sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 negli edifici scolastici privi di SCIA antincendio.

 

A conferma di quanto già esposto nella prima parte della risposta al quesito in oggetto, le misure prescritte sono tutte di carattere comportamentale e sono chiaramente rivolte al D.S. gestore dell’attività scolastica, che, quindi, si ipotizza debba essere il destinatario delle sanzioni.

 

In conclusione, la risposta al quesito è che il Dirigente scolastico possa sicuramente essere multato se in uno degli edifici scolastici da lui gestiti manca il CPI/la SCIA antincendio.

 

Per evitarlo dovrebbe:

    1. attivare un contraddittorio costruttivo con l’ispettore dei VV.F., discutendo o impugnando il verbale di sopralluogo ispettivo prima che venga trasformato nella contestazione di addebito prevista dal D.Lgs. 758/94;
    2. dimostrare all’ispettore dei VV.F. di aver puntualmente inviato all’Ente locale la richiesta di completamento dell’iter per il rilascio o il rinnovo del CPI o per la consegna o rinnovo della SCIA asseverata;
    3. dimostrare di aver messo in atto le misure compensative elencate nella sopracitata Circolare del Comando Nazionale dei VV.F., che, secondo le modalità tutte italiane, è ben presto diventata di dominio pubblico nonostante fosse stata predisposta ad esclusivo uso interno, quasi a voler da una parte compensare l’inspiegabile carenza operativa della ‘macchina statale’ e dall’altra parte fornire una linea procedurale univoca per guidare il ‘fai da te’ dei gestori, pur senza essere i veri responsabili dell’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.