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21 Lug

Rischio chimico: chi è responsabile delle schede di dati di sicurezza?

Ci  soffermiamo sulla versione 4, in lingua italiana, degli “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”.

Questi orientamenti, prodotti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) nel dicembre 2020, tengono conto delle novità correlate al Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del regolamento REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.

 

Riprendiamo dal documento stesso le novità relative alla quarta versione.

 

Il documento ora comprende consigli sulle disposizioni concernenti:

  • “le nanoforme (varie sezioni);
  • l’identificatore unico di formula (UFI) (sezione 1.1 della SDS);
  • informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza (sezione 1.3 della SDS);
  • proprietà di interferenza con il sistema endocrino (varie sezioni);
  • il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta (sezioni 3.1 e 3.2 della SDS);
  • un ampliamento della sezione 9 della SDS: proprietà fisico-chimiche, in linea con il GHS;
  • un aggiornamento della sezione 14 della SDS: informazioni sul trasporto;
  • l’applicazione del periodo transitorio [articolo 2 del regolamento (UE) 2020/878]”.

Inoltre l’aggiornamento ha consentito “l’inserimento di correzioni di lieve entità (ad esempio aggiornamento dei collegamenti ipertestuali) e la modifica/l’eliminazione di consigli obsoleti (ad esempio consigli sul periodo di transizione CLP)”.

 

Tuttavia tra gli scopi del documento c’è anche la trattazione degli aspetti da prendere in considerazione in sede di compilazione di una SDS.

 

In particolare oggi ci soffermiamo su:

  • La definizione di una scheda di dati di sicurezza
  • Scheda di dati di sicurezza: le responsabilità
  • Scheda di dati di sicurezza: la compilazione e la formazione

    La definizione di una scheda di dati di sicurezza

    Il documento si sofferma sulla definizione di una scheda di dati di sicurezza (SDS).

     

    Si indica che una scheda di dati di sicurezza “è un documento il cui scopo e ruolo all’interno del sistema armonizzato possono essere descritti” sulla base del “testo del capitolo 1.5 della settima revisione del GHS” (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) delle Nazioni Unite.

     

    La SDS “deve fornire informazioni esaurienti su una sostanza o miscela per l’uso in quadri normativi per il controllo delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. I datori lavoro e i lavoratori la usano come fonte di informazioni sui pericoli e per ottenere raccomandazioni sulle precauzioni di sicurezza. La SDS è correlata al prodotto e generalmente (in assenza di scenari d’esposizione allegati) non è in grado di fornire informazioni specifiche pertinenti a determinati luoghi di lavoro in cui il prodotto può essere infine utilizzato anche se, qualora i prodotti abbiano usi finali particolari, le informazioni della SDS possono essere più specifiche in relazione al lavoratore”.

     

    Dunque le informazioni “consentono al datore di lavoro:

    1. di elaborare un programma attivo di misure volte alla protezione del lavoratore, compresa la formazione, specifico per ciascun posto di lavoro, e
    2. di tenere in considerazione eventuali misure che possono risultare necessarie ai fini della tutela dell’ambiente”.

     

    Inoltre – continua il documento ECHA – la SDS “costituisce un’importante fonte d’informazione per altri segmenti di pubblico destinatario. Pertanto, alcuni elementi informativi possono essere utilizzati dai soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose, dagli operatori dei servizi di soccorso, compresi i centri antiveleni, i soggetti interessati a livello professionale dall’uso di pesticidi e dai consumatori. Tuttavia, questi segmenti di pubblico ricevono e continueranno a ricevere ulteriori informazioni da numerose altre fonti quali le Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, i Regolamenti tipo e i foglietti illustrativi per i consumatori. L’introduzione di un sistema di etichettatura armonizzato pertanto non è inteso a influenzare l’utilizzo principale della SDS che è rivolta agli utilizzatori all’interno dei luoghi di lavoro”.

     

    Non bisogna poi dimenticare che il contenuto della scheda di dati di sicurezza “è un’importante fonte d’informazione per la preparazione della presentazione” di cui all’allegato VIII del regolamento CLP.

     

    Si segnala anche che il formato e i contenuti prescritti per una SDS all’interno degli Stati membri dell’UE in cui si applica direttamente il regolamento REACH (e in altri paesi che hanno adottato il regolamento REACH) “sono definiti nell’allegato II del suddetto regolamento. Tutte le informazioni contenute nella SDS devono essere redatte in modo chiaro e conciso”.

     

    Scheda di dati di sicurezza: le responsabilità

    In caso di una catena di approvvigionamento (rete di produttori e/o importatori e/o utilizzatori a valle che prendono parte alla produzione, alla consegna e alla vendita di sostanze), “le prescrizioni del regolamento REACH in materia di fornitura delle schede di dati di sicurezza si applicano a ciascuna fase della catena”.

     

    E la responsabilità iniziale per l’elaborazione della scheda di dati di sicurezza “ricade sul primo fornitore della sostanza sul mercato dell’UE. Nella pratica può trattarsi del fabbricante, dell’importatore o – in taluni casi – del rappresentante esclusivo che è tenuto ad anticipare, nei limiti di una ragionevole fattibilità, gli usi ai quali può essere applicata la sostanza o miscela”. Tuttavia anche gli attori più in basso nella catena di approvvigionamento “devono fornire una scheda di dati di sicurezza, facendo ricorso alle informazioni ricevute dai loro fornitori, verificandone l’adeguatezza e attuandole, allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti”.

     

    In ogni caso “i fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una scheda di dati di sicurezza sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a preparare detta scheda di dati di sicurezza. In tali casi, le informazioni ricevute dai loro fornitori costituiscono chiaramente una fonte informativa utile e pertinente da utilizzare in sede di compilazione delle proprie schede di dati di sicurezza. Tuttavia rimarrà a loro carico la responsabilità in merito all’accuratezza delle informazioni presenti nelle schede di dati di sicurezza da loro fornite (ciò si applica anche alle SDS distribuite in lingue diverse da quella originariamente utilizzata per la compilazione)”.

    A questo proposito bisogna tener presente che il fornitore “deve sempre aggiungere le proprie informazioni di contatto nella sezione 1.3 della scheda di dati di sicurezza, anche quando utilizza la SDS del proprio fornitore senza modificarne il contenuto”.

     

    Scheda di dati di sicurezza: la compilazione e la formazione

    Riguardo a chi deve compilare la SDS nel punto 0.2.3 del testo dell’allegato II “si specifica che:

    “[…] La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento”.

     

    Se nel regolamento REACH non viene fornita alcuna definizione specifica di “persona competente”, una definizione utile del termine in questo contesto “può essere quella di una persona (o gruppo di persone) o di un coordinatore di un gruppo di persone in possesso, in virtù della propria formazione, esperienza e istruzione permanente, di sufficienti conoscenze che le/gli consentono la compilazione delle rispettive sezioni della SDS o della SDS nella sua totalità”.

     

    Inoltre il fornitore della scheda di dati di sicurezza “può delegare tale funzione al proprio personale o a terzi. Non è necessario che tali conoscenze siano fornite integralmente da una singola persona competente”.

    Risulta evidente, segnala il documento, che “è particolarmente difficile che un’unica persona disponga di conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da una SDS. È pertanto necessario che la persona competente possa fare affidamento su ulteriori competenze, tanto interne quanto esterne. La persona competente deve garantire la coerenza della SDS, in particolar modo qualora si tratti del coordinatore di un gruppo di persone”.

     

    Sul fornitore delle sostanze o miscele grava il dovere specifico di “garantire che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, comprendente corsi di aggiornamento”.

     

    Anche in questo caso nel regolamento REACH non vi è “alcuna indicazione specifica in merito alla formazione che la persona competente deve ricevere, a un corso specifico da seguire o a un esame ufficiale da sostenere”. Tuttavia “può risultare utile frequentare tali corsi, sostenere eventuali esami e conseguire certificazioni al fine di attestare le competenze richieste”.

     

    Concludiamo riportando un elenco (non esaustivo) presente nel documento ECHA per fornire un’indicazione dei “vari ambiti di conoscenza cui potrebbe fare riferimento una persona desiderosa di dimostrare le proprie competenze:

    1. Nomenclatura chimica
    2. Direttive e regolamenti europei concernenti le sostanze chimiche e loro recepimenti all’interno della legislazione nazionale negli Stati membri, legislazione nazionale applicabile (nelle versioni attuali vigenti), nella misura in cui risultino pertinenti ai fini della compilazione delle SDS, ad esempio (elenco non esaustivo, titoli abbreviati):
      • REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 (in particolare secondo le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/878 in relazione alle SDS)
      • CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008
      • direttiva sugli agenti chimici: direttiva 98/24/CE
      • limiti indicativi di esposizione professionale: direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE e 2019/1831/UE
      • protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: direttiva 2004/37/CE
      • miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento: direttiva 92/85/CEE
      • dispositivi di protezione individuale: regolamento (UE) 2016/425
      • trasporto interno di merci pericolose: direttiva 2008/68/CE
      • regolamento relativo ai detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004
      • protezione dei giovani sul lavoro: direttiva 94/33/CE
      • rifiuti: direttiva 2008/98/CE
    1. Linee guida nazionali o internazionali della rispettiva associazione di settore 1
    2. Misure di primo soccorso
      • (Cfr. il capitolo 3.4” del documento ECHA).
    1. “Prevenzione degli infortuni
      • Prevenzione di incendi ed esplosioni, lotta antincendio, mezzi di estinzione
      • Misure in caso di rilascio accidentale
      • (Cfr. il capitolo 3.6” del documento ECHA)
    2. “Misure volte alla manipolazione e all’immagazzinamento sicuri:
      • (Cfr. in particolare il capitolo 3.7” del documento ECHA)
    3. “Proprietà fisiche e chimiche
      • In particolare le proprietà elencate e discusse nel testo normativo riportato di seguito nella sottosezione 9.1 dell’allegato II (cfr. il capitolo 3.9” del documento ECHA)
    4. “Tossicologia/ecotossicologia
      • in particolare le proprietà elencate e discusse nel testo normativo riportato di seguito nelle sezioni 11 e 12 dell’allegato II (cfr. i capitoli 3.11 e 3.12” del documento ECHA).
    5. “Disposizioni in materia di trasporto
      • In particolare le proprietà elencate e discusse nel testo normativo riportato di seguito nella sezione 14 dell’allegato II (cfr. il capitolo 3.14” del documento ECHA)
    6. Disposizioni nazionali
      • disposizioni nazionali pertinenti, quali (l’elenco non e esaustivo):
        • in Germania
          • Classi di pericolo per l’ambiente acquatico (Wassergefahrdungsklassen)
          • Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell’aria (TA-Luft)
          • Regole tecniche per le sostanze pericolose (Technische Regeln fur Gefahrstoffe)
        • In Francia
          • Tableaux de maladies professionnelles
          • nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
        • Nei Paesi Bassi
          •  Algemene Beoordelingsmethodiek Water (ABM)
      • Registri nazionali dei prodotti (per esempio Danimarca, Finlandia, Italia, Svezia, ecc.)