Sicurezza delle nuove macchine: come sceglierle e verificarle
Per quanto riguarda il delicato tema della sicurezza delle macchine e degli infortuni correlati a cattive prassi o a macchine non sicure, è bene ricordare che l’immissione di una nuova macchina in un ambiente di lavoro “rappresenta un momento importante per poter agire a livello preventivo”.
In questi casi il datore di lavoro “può incorrere nell’errore di pensare che un prodotto marcato CE sia sempre sicuro. Infatti un fabbricante, marcando CE una macchina e rilasciandone la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni, ottiene la ‘presunzione’ di conformità”. E per la maggioranza delle macchine vendute e messe in servizio “non è necessaria un’ulteriore verifica di un ente di controllo”.
Se il datore di lavoro non può sostituirsi al fabbricante, comunque “valuterà, almeno per quanto riguarda i difetti palesi (cosiddetti vizi palesi), la conformità e l’idoneità della macchina prima di metterla a disposizione dei propri lavoratori”, il suo “inserimento nello specifico ambiente di lavoro e la modalità di utilizzo”.
A ricordarlo è il documento “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, un documento prodotto dall’ ATS Brianza in relazione al lavoro svolto dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. Una pubblicazione che non ha la pretesa di essere esaustiva di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma che può essere utilizzata “come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
In relazione al documento ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
- Acquisizione di macchine: la definizione delle esigenze e la scelta
- Acquisizione di macchine: le verifiche e i provvedimenti da predisporre
- Casi particolari: acquisizione da fallimenti, noleggio e dismissione di macchine
Acquisizione di macchine: la definizione delle esigenze e la scelta
Riguardo all’acquisizione di macchine, nuove o usate, la guida indica che “sia che la scelta ricada su macchine di nuova costruzione, sia per quelle già utilizzate da altre aziende e/o ricondizionate, è opportuno impostare un processo valutativo” che richiede vari passaggi.
Ad esempio la definizione delle esigenze produttive e del luogo in cui sarà installata la macchina.
Si indica che “nella definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali necessarie a individuare l’attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere, devono essere valutati anche i rischi connessi all’interazione tra la macchina e l’ambiente circostante in cui verrà collocata”.
A tale scopo la guida rimanda alla compilazione della scheda presente nell’Allegato A (“Percorso per l’acquisto di attrezzatura”).
Un altro aspetto riguarda la scelta della macchina e le specifiche richieste al fornitore.
Si segnala che il primo elemento da considerare “è la professionalità del fornitore, valutabile anche attraverso la presenza di certificazioni di qualità. Dopo aver individuato l’attrezzatura idonea e il fornitore, è opportuno formalizzare l’ordine d’acquisto specificando anche i requisiti di sicurezza attesi”.
Ed è necessario richiedere al fornitore “la conformità alle varie legislazioni e, se del caso, l’impegno a contribuire alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase d’installazione. In questa fase si ritiene buona prassi coinvolgere, oltre al RSPP, anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al fine di ottenere eventuali suggerimenti”.
Acquisizione di macchine: le verifiche e i provvedimenti da predisporre
Il documento si sofferma su altri passaggi del processo valutativo che deve impostare il datore di lavoro. Ad esempio ricorda le verifiche da compiere all’arrivo della macchina in azienda.
Infatti è opportuno “che il datore di lavoro, avvalendosi del supporto del RSPP e di personale qualificato, verifichi la conformità (impiantistica e documentale) della macchina al suo ingresso in azienda, anche se si tratta di attrezzatura marcata CE”.
Inoltre – continua la guida – è necessario “verificare che la documentazione fornita dal costruttore, in particolare il manuale d’uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità, corrispondano esattamente ai dati di targa, modello ed eventuale matricola della macchina consegnata”.
Un altro aspetto riguarda le verifiche da effettuare all’installazione e alla messa in servizio.
Si indica che è opportuno che l’azienda utilizzatrice “richieda al fornitore supporto e assistenza nella risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere durante l’installazione. A tal fine è importante che tra le parti s’instauri un rapporto di fattiva e tempestiva collaborazione”.
In particolare al momento del collaudo/prima installazione “si consiglia di predisporre apposito verbale ed eventuale documentazione fotografica che attesti lo stato di fatto della macchina, utile a distanza di tempo per ricordare le condizioni di partenza dell’attrezzatura. Se a seguito della messa in servizio della macchina, si riscontrassero nuovi rischi non identificati in precedenza, l’utilizzatore si deve interfacciare con il costruttore per individuare i necessari accorgimenti da attuare”.
E in caso di modifica della funzionalità della macchina “è obbligatorio che il costruttore aggiorni la documentazione”.
Si ricorda poi che i dispositivi di sicurezza installati a bordo macchina “devono essere compatibili con le esigenze produttive e adeguati per proteggere dai rischi presenti. Ad esempio, non ha senso disporre di un’attrezzatura completamente segregata se poi non è possibile accedere in sicurezza per ispezioni o per controllo qualità”.
E nel caso in cui la macchina sia introdotta in una linea/impianto dove sono presenti altre attrezzature “è necessario provvedere alla dichiarazione di conformità CE complessiva di tutta la linea/impianto, anche attraverso soggetti specializzati, sotto la responsabilità del datore di lavoro che gestisce l’impianto”.
Infine si parla dei provvedimenti da predisporre prima dell’utilizzo della macchina.
In particolare “in considerazione delle modifiche conseguenti all’installazione della macchina può rendersi necessaria l’adozione delle seguenti misure:
- l’aggiornamento della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008”;
- “la predisposizione di procedure operative e/o di manutenzione;
- l’organizzazione di specifici incontri di formazione/informazione e addestramento;
- l’aggiornamento delle analisi che coinvolgono aspetti ambientali (es. rumore esterno, emissioni in atmosfera, etc.)”.
Si ricorda poi che per favorire una corretta identificazione dei macchinari “sarebbe opportuno contrassegnare la macchina con numero progressivo identificativo interno e verificare/aggiornare il layout di reparto interessato”.
È poi necessario “rendere disponibile ai lavoratori che utilizzano l’attrezzatura il manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana o un estratto dello stesso e predisporre una specifica ‘scheda macchina’ che contenga l’elenco dei requisiti di sicurezza, dei controlli previsti per garantire la loro efficienza e degli interventi manutentivi che dovranno essere svolti.
Casi particolari: acquisizione da fallimenti, noleggio e dismissione di macchine
Il documento si sofferma poi su alcuni casi particolari come le acquisizioni da fallimenti, aste giudiziarie e/o ramo d’azienda.
Si sottolinea che “anche le attrezzature che provengano da fallimenti, da aste giudiziarie o da acquisizioni di ramo d’azienda rientrano pienamente nelle disposizioni normative previste dal DLgs 81/08” e, pertanto, “il proprietario dell’attrezzatura, incluso il curatore fallimentare, si assume tutti gli obblighi previsti dall’art.23 del DLgs 81/08”.
Nel caso poi di macchine in noleggio/comodato d’uso tra aziende “è obbligatorio che il datore di lavoro concedente (comodante) fornisca macchine conformi ai requisiti di sicurezza, compresa la messa a disposizione della documentazione pertinente, attestando, nel caso di macchine CE, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza della macchina”. Nel caso di macchine non CE (antecedenti al 1996) “il datore di lavoro dovrà predisporre una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, in cui indichi che l’attrezzatura è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008”.
Si segnala che il datore di lavoro che si avvale del noleggio/comodato d’uso di macchine “a freddo” (noleggio di un macchinario senza che il noleggiatore fornisca anche l’operatore), “dovrà predisporre una dichiarazione che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati all’utilizzo delle stesse, con relativa formazione o, se prevista, specifica abilitazione”.
Infine la guida si sofferma sulla vendita o dismissione delle macchine.
Si segnala che in caso di vendita di macchine non marcate CE nel mercato italiano “è obbligatorio che il datore di lavoro attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V D.Lgs. 81/2008. Le macchine non rispondenti ai requisiti di sicurezza riportati nell’allegato V, possono essere vendute soltanto ad aziende specializzate nel loro ricondizionamento (revamping/retrofit). In tal caso, è necessario specificare sull’atto di vendita che l’attrezzatura non può essere utilizzata in quelle condizioni ma è destinata esclusivamente al ricondizionamento”.
Per effettuare poi la dismissione di una macchina “è opportuno rendere l’attrezzatura inutilizzabile da terzi e richiedere un documento che ne attesti l’effettiva demolizione”. Le azioni che, in questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad intraprendere sono riassunte nelle tabelle riportate nell’Allegato E della guida.