Segnaletica stradale: cantieri mobili e interventi nelle gallerie stradali
Per avere una definizione dei cantieri mobili, con riferimento ai cantieri stradali, è possibile fare riferimento al Decreto ministeriale del 10 luglio 2002 recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Il decreto indica che un cantiere mobile “è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora” “se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata”. E tale cantiere mobile “viene utilizzato nell’ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio)”.
A soffermarsi sulla sicurezza nella segnalazione dei cantieri mobili, in presenza di traffico veicolare, e a fornire anche informazioni sulla segnalazione di interventi all’interno di gallerie stradali è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Un decreto che abroga il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 e che contiene due allegati:
- Allegato I: Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
- Allegato II: Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
Ci soffermiamo sul contenuto del primo allegato del decreto in relazione a:
- La segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili
- La messa in opera di un cantiere senza corsia di emergenza
- La segnalazione di interventi all’interno di gallerie stradali
La segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili
Il primo allegato al punto 7.6 fornisce informazioni sulla segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili (dal punto 7.1 al 7.5 si occupa della segnalazione dei cantieri fissi).
Riguardo alla segnalazione dei cantieri mobili si indica che, quando necessario, “le manovre di posizionamento dei veicoli possono essere presegnalate con le modalità indicate nel punto 2.4” dell’allegato.
Al punto 2.4 (Presegnalazione di inizio intervento) si indica che “l’inizio dell’intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato” e in relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, “deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all’utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:
- preavvisare l’utenza della presenza di lavoratori;
- indurre una maggiore prudenza;
- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti”.
Si indica poi che, prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a quanto già previsto al punto 1 dell’allegato (Premessa), vanno “prese in considerazione anche:
- le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti, etc.);
- le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine dei lavori;
- l’area d’inizio e di termine attività”.
Inoltre per l’impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) con attività di un solo veicolo operativo, “la presegnalazione dell’attività viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV” (Pannello a messaggio variabile, ndr), “o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni”.
Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per senso di marcia, è poi previsto “l’impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione. I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento. Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti”.
Si segnala che durante l’esecuzione delle manovre di messa in opera e di rimozione della segnaletica mobile, “è necessario organizzare gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente”.
La messa in opera di un cantiere senza corsia di emergenza
Il documento si sofferma poi sulla messa in opera di un cantiere mobile su tratti privi della corsia di emergenza.
Questa messa in opera presuppone “la disponibilità nel tratto di aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali ad esempio piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti) in funzione dell’avanzamento coordinato delle attività di lavoro e in funzione della rimozione del cantiere”.
In particolare “nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 100 m tra l’ultimo segnale mobile di protezione ed il primo veicolo operativo (cantieri mobili posti in opera a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione o comunque in lavori di rapida esecuzione) tale tratto sarà delimitato con coni o con altri dispositivi aventi equivalente efficacia ove non già previsto”.
La segnalazione di interventi all’interno di gallerie stradali
Concludiamo con qualche indicazione sulla segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
Il documento segnala che questa tipologia di interventi, con o senza la presenza di corsie di emergenza o banchina o di marciapiede, “costituiscono una particolare criticità, ad elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimità tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti”.
I principi di ordine generale da applicare per “l’esecuzione in sicurezza” di interventi all’interno di questo tipo di gallerie stradali, saranno pertanto:
- utilizzo privilegiato delle ore notturne;
- inserimento dell’evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed all’interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);
- chiusura di una corsia con segnalamento all’utenza mediante apposizione di segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria (articolo 38 del Regolamento del Codice della strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;
- chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone e mezzi nella parte centrali della piattaforma;
- regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3” (3. Spostamento a piedi); questa soluzione “può essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano all’utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si adotti un sistema di controllo dell’impianto semaforico in grado di verificare l’assenza di veicoli in transito all’interno della galleria prima di dare il via libera. In alternativa, per interventi di durata non superiore a 4 ore, regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante movieri, collocati fuori dalla galleria in sicurezza, effettuata secondo le modalità indicate al punto 2.6” (2.6. Regolamentazione del traffico con movieri).
Si ricorda, infine, che nel caso in cui la tratta stradale e la galleria “non dovessero essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l’evento è comunque segnalato all’utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio dotato di pannello a messaggio variabile posizionato all’esterno della galleria e dall’interno, sulla prima piazzola utile rispetto all’area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri”. E nel caso di attività mobili “il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in maniera coordinata all’avanzamento dei lavori”.
Ricordiamo, in conclusione, la principale suddivisione dei capitoli dell’allegato del DM 22 gennaio 2019 contenente i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività:
- Premessa
- Criteri generali di sicurezza
- Spostamento a piedi
- Veicoli operativi
- Entrata ed uscita dal cantiere
- Situazioni di emergenza
- Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi