COVID-19: estese a tutta l’Italia le limitazioni per le aree più colpite
Il decreto del Presidente del Consiglio dell’9 marzo 2020 estende le misure già previste dal decreto dell’8 marzo a tutto il territorio nazionale. Le misure predisposte sono già in vigore.
Come indicato nella Conferenza Stampa dal Presidente del Consiglio dei ministri – riguardo all’emergenza SARS-CoV-2 e in relazione al continuo e repentino incremento dei casi sul territorio nazionale – “non ci saranno più una zona rossa o una zona 1 e zona 2”, ma ci sarà solo l’Italia come zona protetta. E saranno “da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute”.
Rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del’8 marzo 2020 viene aggiunto anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi.
Queste modifiche sono già in vigore attraverso il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Questo il testo dei due articoli del decreto che estende all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del precedente DPCM dell’8 marzo 2020 per il contrasto del COVID-19.
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2 – Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.