L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?
La risposta a un quesito su un imprenditore agricolo RSPP.
La regione Veneto ha pubblicato sul suo sito alcune risposte a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seppure l’organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., queste risposte possono essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.
Quesito
Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro riveste anche il ruolo di socio conferitore in una Cooperativa agricola. Con il corso di 32 ore assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore previsto dal D.Lgs. 81/2008 in quanto come socio viene equiparato al lavoratore?
Risposta
In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.
L’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito della medesima classe di rischio, la formazione erogata per lo svolgimento dei compiti di RSPP/ASPP prevista dall’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se effettuata con durata, contenuti e modalità coerenti con quanto definito mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si ritiene superiore, e pertanto comprensiva per contenuti e durata, a quella prevista per i lavoratori dal citato art. 37.
Si ritiene, altresì, che quanto sopra espresso sia coerente con le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’art. 37, comma 14-bis prevede che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento […] in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.