Uno strumento per la verifica dell’idoneità del POS
L’art. 92, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n° 81/2008 richiede al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE), l’attuazione di due importanti obblighi riguardanti il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
In particolare, richiamando il citato comma, è previsto che:
<<Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.>>
Riguardo quanto richiesto dal legislatore con il citato articolo, appare evidente che, al CSE, sono richiesti due differenti obblighi:
- verificare l’idoneità del POS delle imprese esecutrici;
- assicurare la coerenza del POS delle imprese esecutrici con il PSC.
Il primo obbligo (verifica idoneità del POS) è un obbligo di mezzi.
In questo caso, l’oggetto dell’obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all’art. 1176 c.c.
Il secondo obbligo (assicurare la coerenza del POS con il PSC) è un obbligo di risultato.
Qui, invece, l’oggetto dell’obbligazione è, per l’appunto, il conseguimento del risultato stesso.
Pertanto, nel primo caso, l’uso del verbo “verificare”, deriva dal fatto che il legislatore richiede al CSE solo la verifica dell’idoneità del POS, proprio perché l’obbligo di risultato, in termini d’idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE anche per i rischi propri dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di “puro pericolo”, contravvenzionalmente sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese esecutrici; ciò perché, come detto prima, l’obbligo di risultato, in termini d’idoneità del POS, spetta solo al singolo datore di lavoro dell’impresa.
L’attività di verifica dell’idoneità di un POS, così per qualunque altro documento, può esser eseguita solo se esiste uno “standard” a cui fare riferimento, in modo da poter effettuare un confronto su elementi oggettivi.
Pertanto, per verificare, in concreto, l’idoneità del POS, il legislatore con l’Allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008, fornisce al CSE chiare indicazioni per espletare quest’obbligo, sia in fase iniziale che, successivamente, al variare degli elementi tecnico-organizzativi, durante lo sviluppo dei lavori.
Infatti, il p. 3.2.1 dell’Allegato XV, elenca dettagliatamente quali devono essere i contenuti minimi del POS; pertanto, il CSE altro non deve fare che verificare la presenza, nel POS delle imprese esecutrici presenti in cantiere, di tali elementi, ma senza poter entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro dell’impresa, adottate per garantire la sicurezza del proprio personale dipendente, in quanto afferenti la propria autonomia organizzativa.
Nel secondo caso (assicurare la coerenza del POS), l’uso del verbo “assicurare”, impone un obbligo di risultato al CSE e va inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura.
Questo obbligo trova riscontro nel dover assicurare la coerenza dei POS delle imprese esecutrici con il PSC e cioè che le imprese abbiano recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.
Tale “garanzia”, però, deve riguardare solo la parte programmatica del POS e non certo la condotta dell’impresa che n’è concreta espressione durante l’esecuzione delle lavorazioni in cantiere.
Appare chiaro che il CSE, per raggiungere questo risultato, deve dare idonee indicazioni alle imprese esecutrici, sia prima che durante l’esecuzione dei lavori, in modo che le stesse siano spronate a adottare comportamenti rispondenti al dettato normativo prevenzionale.
Inoltre, va fatto notare che il legislatore ha espressamente previsto che queste specifiche funzioni del CSE siano espletate “durante la fase di realizzazione dell’opera” (art. 92, comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008).
Palese, dunque, è l’intenzione del legislatore di coprire l’intero arco temporale in cui si sviluppano le attività delle imprese e non limitarsi ad una verifica d’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC solo in un determinato momento temporale situato prima dell’inizio dei lavori.
Per semplificare l’attività di verifica dell’idoneità del POS, si propone lo strumento che segue strutturato in apposite tabelle con i contenuti previsti dal p. 3.2.1 dell’allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008.