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12 Nov

La sicurezza delle attrezzature non marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.
A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:

  • macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;
  • macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
  • apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
  • trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per gli specifici approfondimenti si rimanda alle sezioni dedicate.

Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione.
Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.
Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche “sostanziali”, intese come modifiche delle modalità d’utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti.
Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..
Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).

ALLEGATO V

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V al d.lgs. 81/08.
Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l’attrezzatura un rischio corrispondente.
In quest’ottica l’allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:

  • sistemi e dispositivi di comando,
  • rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un’attrezzatura,
  • emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
  • elementi mobili e stabilità,
  • illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
  • incendio ed esplosione,
  • manutenzione, riparazione, regolazione ecc.,

L’allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:

  • le attrezzature a pressione,
  • le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
  • le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi,
  • le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
  • le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
  • determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini, ecc).

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro il datore dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza posseduti dallo stesso in base all’allegato V e riportare detta analisi ad esempio nel documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Quest’obbligo, con relativa attestazione formale, ricade anche su chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE, che dovrà attestare che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.