E-learning e sicurezza: formazione non dal datore di lavoro
La Commissione Interpelli si è espressa più volte in materia di formazione delle figure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di raccordare tra loro le numerose disposizioni normative emanate in tempi successivi e di fornire linee di indirizzo sui punti più controversi.
Grazie alla facilità d’accesso e minore onerosità dello strumento che semplifica la somministrazione l’e-learning ha assunto un ruolo sempre più rilevante per l’istruzione e l’aggiornamento, con la definizione di un modello rispondente a precisi criteri qualitativi sia nell’erogazione che nelle verifiche di fine corso.
Per e-learning si intende l’impiego delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso a risorse e servizi e favorendo la condivisione a distanza delle informazioni e l’interazione docente-allievo.
L’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 specificano chiaramente che la formazione dei lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro, che può organizzare i corsi per il proprio personale in prima persona in modalità frontale o attraverso l’e-learning alle condizioni definite nell’Allegato I.
La revisione dei contenuti per la formazione di Responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) introdotta dall’Accordo Stato-Regioni 7.07.2016, emanato con l’obiettivo di riallineare la normativa ai provvedimenti in materia di formazione e di requisiti del formatore, ha apportato sensibili modifiche alle disposizioni precedenti ridisegnando in particolare l’allegato tecnico che contiene le specifiche sull’e-learning (Allegato II).
Il principale elemento di novità è costituito dall’estensione dello strumento a formazione base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C) e loro aggiornamento ed alla formazione specifica per tutti i lavoratori delle aziende classificate a “rischio basso” e per gli addetti di quelle a rischio medio o alto che non operano nemmeno saltuariamente nei reparti produttivi. Viene viceversa garantita la continuità per i destinatari già ammessi: tutti i lavoratori per la parte generale, dirigenti, preposti (punti da 1 a 5 del corso), datori di lavoro (modulo 1 e 2 dei 4 previsti), aggiornamento di tutte le figure oltre ai progetti formativi sperimentali regionali. I corsi d’aggiornamento per RSPP/ASPP sono validi anche come aggiornamento per i docenti e i coordinatori per la cicurezza.
L’Allegato II rinvia poi all’elenco dei formatori autorizzati all’uso delle piattaforme e-learning, escludendo (in evidente contrasto con quanto consentito dalla normativa precedente) i datori di lavoro, da qui il dubbio interpretativo oggetto dell’Interpello 21.09.2018, n. 7.
Il quesito proposto intende verificare se le prescrizioni riferite all’e-learning riguardino esclusivamente l’ambito circoscritto di RSPP e ASPP (ex art. 32 D.Lgs. 81/2008) o si estendano anche ai datori di lavoro che organizzano corsi per i propri dipendenti.
Il parere conferma che se anche il datore di lavoro dispone dei requisiti che qualificano il docente ai sensi del D.I. 6.03.2013 l’abilitazione è valida unicamente per la formazione dei propri lavoratori in modalità frontale in aula. Per avvalersi della piattaforma e-learning, ci si dovrà affidare ai soggetti formatori riconosciuti e inseriti in elenco (enti istituzionali, associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni accreditate).