La responsabilità del DdL in presenza di CSE e responsabile del cantiere
In merito alla linea di difesa di un datore di lavoro ritenuto responsabile di un infortunio accaduto in un cantiere edile legato a una carenza di misure di sicurezza, linea di difesa basata sulla circostanza che nel cantiere fossero presenti sia il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che il responsabile del cantiere stesso i quali avrebbero dovuto adeguare, secondo le esigenze derivanti dalla evoluzione dei lavori, il piano di coordinamento e di sicurezza e le misure antinfortunistiche previste dal datore di lavoro, la suprema Corte ha precisato che la nomina di un coordinatore nella fase esecutiva e la presenza del responsabile del cantiere non possono valere ad escludere la penale responsabilità del datore di lavoro per gli obblighi di sicurezza a meno che non risulti che lo stesso abbia conferito ad essi una regolare delega di funzioni. È un principio generalissimo ed incontestato, ha precisato la suprema Corte, quello per cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 del codice civile, egli è garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro. La posizione di garanzia del datore di lavoro può venire meno, infatti, in presenza di altre figure professionali deputate all’osservanza delle misure poste a salvaguardia della sicurezza sul lavoro, solamente in caso di valida, rigorosa e rituale delega di funzioni, configurandosi altrimenti mero concorso di colpe fra il datore di lavoro e gli altri soggetti.
Il fatto e l’iter giudiziario
1. La Corte d’Appello ha confermata integralmente la sentenza del Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’impresa edile è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 590, comma 3 del codice penale nonché alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 146 comma 1 e 159 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008, perché avendo omesso di dotare di idoneo parapetto e di tavola fermapiede l’apertura lasciata nel solaio di copertura di un erigendo fabbricato, o comunque non avendola coperta con tavole saldamente fissate, in modo che non si discostassero al passaggio degli addetti ai lavori, aveva cagionata per colpa la caduta di un operaio dipendente il quale era precipitato da tale apertura, per circa tre metri, così provocandosi lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni. L’imputato è stato altresì condannato, in solido con la responsabile civile al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa e dell’INAIL e liquidata una provvisionale di 30.000,00 euro a favore della prima mentre è stato assolto perché il fatto non sussiste dall’ulteriore contravvenzione allo stesso contestata nel capo di imputazione.
Con riferimento alla dinamica dell’infortunio era emerso che il giorno dell’infortunio nel corso dei lavori presso il cantiere l’operaio mentre transitava a piano terra sul solaio di copertura del sottostante piano garage con un dislivello di oltre tre metri, improvvisamente precipitava all’interno della buca, sprofondando per oltre tre metri nel piano garage, e riportando le lesioni di cui al capo di imputazione. La copertura era composta da pannelli in metallo, simili a quelli usati per il passaggio sui ponteggi, che erano incastrati tra due guide formate da pezzi di legno infissi nel solaio con dei chiodi che ne impedivano lo spostamento. Era stato accertato, tuttavia, che una di queste guide era stata divelta ed il fissaggio da un lato risultava completamente distrutto, tanto che il legno era ancora sparso, cosicché da quel lato il pannello era libero di spostarsi.
Era stata accertata la mancanza di una protezione e di un cartello di pericolo vicino alla botola stessa e l’assenza di altre opere realizzate allo scopo di impedire la precipitazione dall’alto, a parte le assi di metallo anzidette, chiaramente inidonee da sole a contenere il rischio di caduta. La sistemazione del cantiere inoltre era tale per cui nei pressi dell’apertura si passava e si poteva addirittura lavorare con mezzi pesanti (bobcat), che ripetutamente passavano e posizionavano i materiali edili che le squadre dovevano utilizzare, realizzando così un vero e proprio cumulo di materiali, nelle immediate vicinanze della botola, materiali che i lavoratori dovevano andare a recuperare per compiere le lavorazioni giornaliere. Causa dell’evento era stata considerata pertanto indubbiamente la violazione dell’art. 146, del D. Lgs. n. 81/2008, non essendo stata prevista una idonea copertura dell’apertura in discorso, in relazione ai lavori che dovevano avvenire in quella zona.
Il ricorso in cassazione e le motivazioni
L’imputato ha ricorso in cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia avanzando alcune motivazioni. Con un primo motivo, il ricorrente si è lamentato dell’estromissione, disposta dal giudice del Tribunale dei testimoni, regolarmente citati dalla difesa e cioè del responsabile del cantiere e del coordinatore della sicurezza le cui testimonianze erano considerate necessarie ed imprescindibili al fine di avvalorare le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile. Con un secondo motivo il ricorrente si è lamentato per il fatto che le due figure sopraindicate erano state estromesse da entrambi i giudici di merito pur essendo compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quello di adeguare i piani di sicurezza e le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro secondo le esigenze derivanti dall’evoluzione dei lavori stessi. Con il terzo motivo, il ricorrente si è lamentato in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritualmente richiesta in grado di appello.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo relativo alla mancata audizione dei testimoni infondato. Si deve considerare inammissibile, ha precisato la suprema Corte, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa. Le generiche asserzioni del ricorrente non sono state ritenute in grado di porre in predicato l’affermazione delle sue responsabilità dal momento che la stessa si fondava su un corredo probatorio molto più ampio delle mere dichiarazioni della persona offesa, potendo contare, oltre che sugli accertamenti e sulle relative ricognizioni fotografiche effettuate nell’immediatezza dell’incidente, anche sulle dichiarazioni di diversi altri testi oltre che sulle dichiarazioni dello stesso imputato.
Inammissibile è stato considerato dalla Sez. IV anche il secondo motivo di ricorso riguardante la mancata valutazione delle posizioni di garanzia gravanti sul coordinatore per la sicurezza e sul responsabile del cantiere, sostenendo che esse siano tali da escludere quella del datore di lavoro. È tuttavia principio generalissimo ed incontestato, ha così proseguito la suprema Corte, quello per cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il DL, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 del codice civile., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro come è altrettanto pacificamente affermato che la posizione di garanzia del datore di lavoro può venire meno, in presenza di altre figure professionali deputate all’osservanza delle misure poste a salvaguardia della sicurezza sul lavoro, solamente in caso di valida, rigorosa e rituale delega di funzioni, configurandosi altrimenti mero concorso di colpe fra il datore di lavoro e gli altri soggetti. Peraltro, l’esistenza di una valida delega di funzioni deve sempre essere provata da chi la invoca, trattandosi di causa di esclusione di responsabilità.
Tanto premesso, la Sez. IV, facendo riferimento all’evento in esame, ha fatto notare che lo stesso si era verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure imposte al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile., atteso che l’infortunio non si sarebbe realizzato se la botola fosse stata dotata di un idoneo parapetto e di una tavola fermapiede. “La nomina di un coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva” ha così sottolineato, “e la presenza di un responsabile dei lavori nel cantiere non possono valere ad escludere la penale responsabilità dell’imputato, non risultando in alcun modo che ad essi siano stati delegati anche obblighi di prevenzione e sorveglianza propri del datore di lavoro”. Fondato è stato ritenuto invece il terzo motivo di ricorso, relativo alla sospensione condizionale della pena. Nel caso in esame, ha così concluso la suprema Corte, la richiesta della sospensione era stata effettivamente avanzata dinanzi al giudice d’appello, il quale aveva assolutamente taciuto omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Per tale motivo la stessa Corte ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena rigettando il ricorso nel resto.