Inail: l’organizzazione del primo soccorso aziendale
La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso l’evoluzione normativa rappresentata dal D.Lgs. 81/2008, risulta sempre più integrata nel sistema organizzativo aziendale. E questa evoluzione “ha permesso di introdurre molti aspetti innovativi nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”, ad esempio un nuovo modo di guardare alprimo soccorso. Il primo soccorso aziendale “deve essere visto non più solo come un intervento di riparazione, ma come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni”. Infatti creare un sistema efficace di primo soccorso in azienda “significa non solo influire in maniera determinante sull’esito degli infortuni, ma anche contribuire positivamente a costruire ambienti sani e sicuri, aumentando l’assunzione di comportamenti responsabili e migliorando la percezione del rischio da parte dei lavoratori”.
La nuova pubblicazione dell’Inail
Il documento, realizzato da Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dimeila), con il coordinamento scientifico di Bruno Papaleo, prendendo spunto dall’attività formativa e di ricerca svolta dagli autori, è stato pensato – continua Sergio Iavicoli – “come strumento didattico a supporto sia dei lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia per i formatori”. Infatti è evidente che benché il manuale abbia una configurazione pratica, “non si può ritenere sostitutivo di un corso di formazione che preveda delle esercitazioni pratiche, così come definito dall’art. 45 del d.lgs. 81/2008 e dal d.m. salute 388/2003 ed è, quindi, utilizzabile come supporto didattico”.
L’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno
Si indica che nel manuale “sono state introdotte anche nozioni utili per poter utilizzare il (DAE)”.
Infatti “predisporre delle misure di emergenza nei luoghi di lavoro che prevedano l’utilizzo del DAE in caso di necessità, conferisce un valore aggiunto per il sistema dell’emergenza aziendale, soprattutto in quegli ambienti di lavoro in cui lo sforzo fisico e lo stress psico-fisico sono particolarmente importanti o dove sono presenti fattori di rischio per arresto cardio-circolatorio (elettricità, presenza di gas, contatto con determinate sostanze come il monossido di carbonio), oppure nei luoghi isolati, dove è più difficile che il soccorso avanzato arrivi in tempo, come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc”. In questo senso “sensibilizzare le imprese ad incrementare la presenza di DAE nei luoghi di lavoro potrebbe rivelarsi uno strumento importante per ottenere una copertura efficace del territorio ed incrementare la rete di accesso pubblico alla defibrillazione precoce, soprattutto nel caso di luoghi di transito e di permanenza di molte persone come centri commerciali, grandi supermercati, aeroporti, stazioni, impianti sportivi, uffici aperti al pubblico, scuole”.
Il Direttore del Dipartimento segnala che negli ultimi anni “la normativa sull’utilizzo del DAE da parte di personale non sanitario, l’impegno degli operatori del 118 e delle associazioni di emergenza, insieme alle campagne di sensibilizzazione alla rianimazione cardiopolmonare sostenute dalla Unione Europea, hanno facilitato la diffusione delle manovre salvavita alla popolazione generale”.
La gestione del primo soccorso e la normativa
Riprendiamo dal documento alcune indicazioni relative a quanto riportato sulla normativa vigente.
Si sottolinea che la normativa – il D.Lgs. 81/2008 e il d.m. salute 388/2003 – conferisce al primo soccorso “un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza”.
Ed è proprio dall’organizzazione del sistema di primo soccorso aziendale che dipende “l’attivazione precoce e tempestiva dei primi tre anelli della catena dell’emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati. Una corretta gestione delle prime fasi di un’emergenza sanitaria può fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente”.
Si ricorda che il primo soccorso è “l’insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato”.
I suoi obiettivi sono:
- “riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell’emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario;
- prestare i primi soccorsi utilizzando competenze adeguate;
- evitare l’insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria”.
Ricordiamo, infine, che l’organizzazione del primo soccorso “rientra nelle misure generali di tutela (art.15 d.lgs. 81/2008) e si inserisce all’interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze (Sezione VI d.lgs. 81/2008), insieme ad altre misure quali prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio”.
In questo senso il datore di lavoro, “tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Il documento segnala anche che “le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal d.m. salute 388/2003, così suddiviso:
- art. 1: classificazione delle aziende;
- art. 2: organizzazione del primo soccorso;
- art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
- art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso”.