La posizione di garanzia di subappaltatore e subsubappaltatore
E’ una chiaro riferimento quello che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 97 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardante gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e dell’impresa subaffidataria nei confronti di quelle ditte alle quali le stesse trasferiscono parte dei lavori presi in appalto o in subappalto. Gli obblighi derivanti all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs., sono riferiti anche, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 97, ai datori di lavoro delle imprese affidatarie che sono quindi tenute a controllare le imprese alle quali a loro volta trasferiscono parte dei lavori avuti in appalto o in subappalto, come nel caso in esame. Si è occupata infatti la suprema Corte in questa sentenza dell’infortunio occorso a un lavoratore di un’impresa subsubappaltatrice verificatosi per una mancanza di misure di sicurezza che avrebbe dovuto porre in essere l’impresa che gli aveva affidati i lavori in subsubappalto incaricata di rimuovere in un cantiere edile delle lastre di eternit poste sulla copertura di un capannone, infortunio verificatosi più precisamente per la rottura di una delle lastre di copertura a seguito della quale il lavoratore infortunatosi era caduto dall’alto. Nella sentenza viene inoltre richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui qualora lavori ricevuti in appalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operino con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotati di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa avvalendosi altresì delle attrezzature installate in cantiere da chi ha dato il subappalto, incombono anche su quest’ultimo, che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, gli obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
La Corte di Appello ha confermata la condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’amministratore unico di un’impresa edile che aveva preso in subappalto dei lavori di rimozione e smaltimento di lastre di eternit poste a copertura di alcuni lucernai sul tetto del capannone, imputato del reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, reato contestato come commesso in danno di un operaio dipendente di un’altra ditta presente in cantiere, incaricata in subsubappalto dell’effettuazione delle operazioni di pulizia delle parti di amianto presenti sui listelli di legno posizionati sul tetto, deceduto mentre stava lavorando su uno di tali lucernai. Era successo, infatti, che una di queste lastre si era rotta sotto il peso dell’operaio, cagionandone la caduta al suolo da un’altezza di otto metri e, quindi, la morte. All’imputato era stato contestato il reato suddetto perché, secondo l’accusa, avrebbe omesso di dettagliare, nella redazione del POS, la descrizione di tutte le misure di protezione da adottare per prevenire i rischi di cadute dall’alto per i lavori da eseguire in cantiere essendo emerso che il parapetto che cingeva il capannone ove si era verificato l’incidente era di altezza inferiore a quella prevista e che mancavano inoltre i montanti ove agganciare le cinture di sicurezza. Secondo la Corte di merito, la responsabilità dell’imputato andava riconosciuta perché spettava anche alla sua ditta, oltre a quella subsubappaltatrice da cui dipendeva il lavoratore infortunato, la predisposizione dei presidi di sicurezza per i lavoratori impegnati in cantiere. Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha fatto ricorso in cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia adducendo alcune motivazioni. Lo stesso ha lamentata una violazione di legge in riferimento alla responsabilità e alla posizione di garanzia ad esso attribuita. Ha osservato, infatti, che la sua impresa aveva in realtà predisposto un POS che era necessariamente destinato in esclusiva ai suoi lavoratori e alle sole operazioni di rimozione delle lastre di eternit, terminate le quali sarebbe subentrata nel cantiere la ditta da cui dipendeva la vittima, subappaltatrice delle operazioni di ripulitura dei listelli in legno. Le ditte impegnate in cantiere non avevano operato contemporaneamente ma in successione. Il ricorrente ha anche messo in evidenza che l’infortunato non era un suo dipendente e che il POS era stato tra l’altro visionato da funzionari dell’AUSL con esito positivo per cui, secondo lo stesso, i responsabili per la sicurezza nel cantiere, anche per quanto concerneva il rischio di cadute dall’alto erano semmai i committenti e l’impresa affidataria.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con riferimento agli obblighi di garanzia in capo all’imputato, quale titolare dell’impresa che aveva assunto in subappalto, direttamente dall’impresa appaltatrice, i lavori di rimozione e smaltimento dei pannelli di eternit che ricoprivano i lucernai del tetto del capannone, e che aveva ceduto in subsubappalto alla ditta, per conto della quale la vittima prestava la sua opera, l’esecuzione dei lavori di pulitura dei listelli presenti sul tetto, e con riferimento altresì alla tesi sostenuta dal ricorrente in base alla quale gli obblighi in tema di sicurezza gravanti su di esso riguardassero, nella sua qualità di datore di lavoro, esclusivamente l’impresa subappaltatrice e i suoi dipendenti e non anche, quindi, i lavoratori di altre ditte, ha ritenuto infondato l’asserto sostenuto dal ricorrente e ha pertanto rigettato il ricorso presentato. La stessa Corte i Cassazione ha fatto osservare, infatti, che la pulitura dei residui di eternit dai listelli in legno affidata al subsubappaltatore era la necessaria prosecuzione e il completamento dell’attività di rimozione dei pannelli di eternit di cui la ditta dell’imputato era affidataria, e che la stessa pulitura si sarebbe dovuta svolgere in quota, ossia sul tetto del capannone, al pari dei lavori direttamente eseguiti dalla ditta subappaltatrice
La Sez. IV ha fatto altresì osservare come non avesse importanza che la ditta facente capo al ricorrente operasse non in contemporanea, ma in precedenza rispetto alla ditta individuale da cui dipendeva la vittima al fine di stabilire il riparto delle responsabilità nell’ambito di lavori assunti da più imprese all’interno di uno stesso cantiere. Qualora infatti fra due ditte intercorra un rapporto di subappalto, non è necessario avere riguardo al fatto che dette imprese operino contemporaneamente, ovvero in successione fra loro perché anche in quest’ultima ipotesi gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. E’ noto, ha così proseguito la Corte suprema, che “gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro”. La stessa Corte ha anche ricordato che nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o subappaltatrice, con particolare attenzione ai lavori da eseguirsi in quota e, quindi, esposti al “rischio-caduta”, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto (o, come nel caso in esame nell’ambito di un rapporto di subappalto), il soggetto appaltante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. La Corte di Cassazione ha quindi ricordato, in conclusione, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell’intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest’ultimo, che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza “.