Sull’obbligo di verificare la sicurezza dei lavori subappaltati
È un richiamo quello che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione all’applicazione dell’articolo 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. riguardante l’obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria che lo stesso deve comunque ottemperare anche se non partecipa direttamente all’esecuzione dei lavori. L’impresa affidataria, ha infatti sostenuto la suprema Corte, anche quando subappalta integralmente l’esecuzione delle opere ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza. L’irregolarità che nel caso particolare di cui alla sentenza è stata contestata all’impresa affidataria è quella di un ponteggio fatto allestire dalla ditta subappaltatrice essendo lo stesso risultato privo di alcuni elementi fondamentali ai fini della sicurezza e di idonei parapetti e fasce fermapiedi a protezione contro la caduta dall’alto nonché dotato di insufficienti ancoraggi contro il rischio di ribaltamento della struttura. Sulla posizione di difesa del ricorrente, basata sul fatto che lo stesso aveva subappaltato i lavori a una ditta con un contratto che prevedeva anche l’allestimento del ponteggio, la suprema Corte non si è detta d’accordo in quanto, oltre a non essere emerso dall’ispezione che nel contratto fosse stato previsto l’allestimento del ponteggio, lo stesso, secondo gli accertamenti ispettivi, veniva comunque utilizzato dal personale dell’appaltatore. Di qui la responsabilità individuata a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il caso, la condanna e il ricorso in cassazione
Il legale rappresentante di una società ha ricorso in cassazione per l’annullamento della sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di 400,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso di ancorare il ponteggio durante i lavori di manutenzione di una scuola elementare. Lo stesso era stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: (capo 3) art. 111, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008 (omesso allestimento lungo l’intero perimetro della scuola elementare di idonei apprestamenti contro la caduta di persone e cose verso il vuoto); (capo 4) art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 81 2008; (capo 5) art. 133, del D. Lgs. n. 81 del 2008 (omessa predisposizione del progetto del ponteggio misto e fornitura di progetto allegato al PiMUS difforme dall’ opera provvisionale prevista in cantiere); (capo 6) art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (mancato allestimento di ponteggio idoneo a eliminare i rischi di caduta di persone e cose dall’alto); (capo 7) art. 24 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (allestimento di ponteggio non conforme e non effettuato a regola d’arte).
Come prima motivazione il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’allestimento del ponteggio non rientrasse tra le opere affidate all’impresa subappaltatrice e che l’affermazione secondo la quale il contratto lasciava intravedere un subappalto di quota di opere e non dell’opera nella sua interezza era logicamente incompatibile e inconciliabile con le risultanze probatorie emerse durante il procedimento. Lo stesso ha sostenuto altresì che dall’istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi in base ai quali poter affermare che il ponteggio in esame era stato di fatto allestito dalla sua impresa e che la stessa si era limitata invece a montare un altro ponteggio più basso che al momento del sopralluogo dell’ispettore era stato già smontato. Il Tribunale stesso del resto, ha sottolineato, aveva riconosciuto come al momento di tale sopralluogo il ponteggio era in uso da parte dell’impresa subappaltatrice.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha fatto notare che, stando a quanto è risultato dal testo della sentenza impugnata, l’ispettore del lavoro nel corso del proprio sopralluogo aveva accertato che alcuni lavoratori, tra i quali un lavoratore dipendente della ditta del ricorrente stazionavano sul tetto della scuola elementare interessata dagli interventi di risparmio energetico intenti alla ripassatura della copertura, privi di cinture di sicurezza, in assenza di punti di ancoraggio e di linee guida. Il ponteggio era risultato in alcuni punti incompleto, privo di parapetti idonei o delle fasce fermapiedi e non era adeguatamente ancorato alla costruzione con rischio di ribaltamento.
Le contravvenzioni erano state contestata anche al ricorrente quale legale rappresentante dell’impresa che aveva allestito il ponteggio in quanto era in uso anche ai suoi dipendenti, oltre che ai dipendenti della impresa subappaltatrice e di un lavoratore autonomo. La contravvenzione di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008 di cui al capo 6 era stata estinta dall’impresa affidataria mediante il pagamento dell’oblazione amministrativa. L’imputato era stato invece assolto dal reato di cui agli inidonei apprestamenti contro la caduta di persone e cose verso il vuoto (capo 3) sul rilievo che la norma riguardava esclusivamente la sicurezza dei lavoratori nel momento dell’esecuzione del lavoro e non l’allestimento del ponteggio poi concesso per l’appalto, sicché soggetto attivo del reato poteva essere solo il datore di lavoro delle opere in corso. E’ apparsa dunque abbastanza chiara, secondo la suprema Corte, la logica che aveva ispirata la decisione del giudice secondo il quale il ricorrente doveva rispondere della ipotesi di reato di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008 perché autore dell’allestimento del ponteggio.
La Corte suprema ha sottolineato che non era in contestazione il fatto che, all’atto dell’accesso in cantiere dell’ispettore, nei lavori fossero impegnati ben due dipendenti dell’impresa legalmente rappresentata dal ricorrente, uno dei quali addirittura presente proprio sul ponteggio. Tale circostanza, oltre a porsi in conflitto con la tesi difensiva del subappalto integrale delle opere, è risultata idonea a fondare in via diretta e immediata la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all’art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 81 del 2008. Il datore di lavoro, infatti, ha così proseguito la Sezione feriale, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, come nel caso in esame, dall’art. 125 del D. Lgs. n. 81. In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese; la tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro (arti. 2086, cod. civ.) deriva all’imprenditore dal fatto di essere titolare del rapporto di lavoro e ciò gli impone di valutare sempre e comunque quali rischi possano derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dal luogo e/o dal contesto nel quale sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni.
In ogni caso, però, la Corte di Cassazione ha fatto presente che, anche senza considerare la presenza di propri dipendenti sul luogo di esecuzione dell’appalto, è necessario ricordare quanto prevede l’art. 97 del D. Lgs. n. 81 del 2008 secondo il quale il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
“L’impresa affidataria dei lavori, dunque” ha così proseguito la Corte di Cassazione, “anche quando ne subappalti l’integrale esecuzione ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e del piano di sicurezza e coordinamento” per cui “l’eventualità che l’impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato il ponteggio non esonera l’impresa affidataria dall’obbligo di verifica imposto dall’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 81, cit., né da quelli ben più pregnanti previsti dall’art. 26, comma 2, a mente del quale ‘I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”
La suprema Corte in conclusione non ha pertanto ritenuto corretto il sostenere che le disposizioni di cui all’art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 81 del 2008 si applicano solo all’impresa subappaltatrice, perché della sua violazione risponde anche l’impresa affidataria sulla quale permane l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Obbligo nel caso di specie non assolto nemmeno nella forma equipollente prevista dall’alt. 96, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008 per cui ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.