La Cassazione sul DVR incompleto
In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, che è onere del datore di lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello scorso 14 giugno. Nel caso in esame l’Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello, del reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.
Da ciò ne è discesa la colpa d’organizzazione dell’ente consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.
In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società, hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di delega, era stato stilato in maniera incompleta.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che proprio dalla suddetta lacuna è susseguito l’infortunio del lavoratore rispetto al quale la società è responsabile ai sensi dell’art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001.