Sulla responsabilità del CSE per l’infortunio occorso al datore di lavoro
Per un ricorso relativo all’infortunio accaduto per lo smottamento del terreno in uno scavo sprotetto nel quale il datore di lavoro era sceso di sua iniziativa non per motivi strettamente di lavoro ma per sue necessità fisiologiche la Corte di Cassazione ha trovato l’occasione per ribadire che la sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere garantita in ogni caso indipendentemente dal requisito dell’attualità dell’attività e quindi anche in momenti di pausa, riposo o sospensione dei lavori perfino per danni che possono derivare a terzi e non a lavoratori addetti. Nel caso particolare sottoposto all’esame della Corte suprema l’ambiente di lavoro era oggettivamente insicuro e le condizioni di rischio che hanno portato all’evento erano presenti nel cantiere già da tempo e facilmente osservabili ictu oculi. Solo per caso, ha osservato la Corte di Cassazione le condizioni di rischio si sono concretizzate nel momento dell’accaduto e non in altri momenti.
Il fatto, l’iter giudiziario e i ricorsi in cassazione
La Corte di Appello ha confermata la pronuncia di primo grado con la quale un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ricorrente era stato assolto, con la formula «perché il fatto non sussiste», dal delitto di omicidio colposo a lui contestato, per avere consentito che il datore di lavoro di un’impresa scendesse all’interno di uno scavo effettuato per la posa in opera di tubi di acqua e fogna, senza che esso fosse provvisto di pareti protettive, sicché lo stesso datore di lavoro rimaneva travolto mentre si trovava all’interno dello scavo, a circa tre metri di profondità, da un improvviso smottamento del terreno che lo ha seppellito, cagionandone la morte.
Secondo la Corte di Appello, l’incidente era da ricondurre alla mera imprudenza della vittima che era sceso nello scavo, senza alcuna effettiva esigenza della lavorazione. In particolare, dall’istruttoria svolta con le deposizioni del C.T. del pubblico ministero e dalla perizia d’ufficio in appello era emerso che la vittima era il titolare di una ditta che stava effettuando lo scavo al momento dell’incidente. Lo scavo era finalizzato alla posa di tubazioni di fognatura e il lavoro veniva effettuato da un escavatore per cui la necessità di entrare all’interno dello scavo vi era solo dopo il posizionamento delle tubazioni, per procedere all’aggancio del nuovo tubo a quello già posizionato. Era risultato che al momento dell’incidente, il tubo non era stato ancora posizionato e quindi nessuna necessità tecnica imponeva il titolare dell’impresa di scendere nello scavo e che poco prima del fatto la vittima aveva ordinato di sospendere il lavoro ed aveva detto ad un operaio che andava giù per un bisogno fisiologico. Tale condotta era connotata, secondo la Corte di Appello, da assoluta abnormità, considerato che l’infortunato era il titolare della impresa e che, quindi, aveva piena consapevolezza del rischio di accedere allo scavo.
Su ricorso presentato dal Procuratore generale e dalle parti civili, la Corte di Cassazione ha annullata con rinvio la decisione di secondo grado evidenziando che: a) i lavori, alla data dell’incidente, erano in corso da circa quindici giorni e che, dalla perizia di ufficio, era emerso che i lavoratori scendevano abitualmente nello scavo, per livellare il piano della trincea, sganciare i tubi dalla loro imbracatura al momento della posa, controllare il loro posizionamento e provvedere al raccordo dei vari tronconi; b) benché il lavoro fosse avviato da tempo, lo scavo continuava a non essere provvisto di pareti laterali di sostegno; c) trovava applicazione, nel caso di specie, l’art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 164 del 1956 (vigente all’epoca dei fatti), secondo cui, «Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno»; d) la Corte distrettuale ha errato nel ritenere che le armature delle pareti non fossero necessarie, pur in presenza di una pluralità di operazioni che richiedevano la discesa dei lavoratori nello scavo, con ciò facendo erronea applicazione del citato art. 13, che deve essere interpretato nel senso che «l’obbligo di provvedere all’applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell’escavazione, occorrendo, inoltre, provvedere, man mano che si procede nello scavo, al contemporaneo armamento.
Nel giudizio di rinvio la Corte di Appello ha ritenuto sussistente la responsabilità penale, e la conseguente responsabilità civile dell’imputato, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato, per essere lo stesso estinto per prescrizione, e condannando l’imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili da determinarsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionali.
Avverso tale ultima pronuncia l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente ha formulato, in primo luogo, istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen.. In secondo luogo, la difesa ha dedotto una erronea applicazione degli artt. 5 e 13 del D. Lgs. n. 494 del 1996 in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che la vittima, soggetto dotato di grande esperienza professionale, era scesa nello scavo di sua iniziativa, per espletare una funzione fisiologica, in mancanza di qualsivoglia necessità tecnica che richiedesse la sua presenza o quella di altri all’interno dello scavo. La vittima era anche il responsabile per la sicurezza della sua azienda ed aveva redatto, in tale veste, il piano di sicurezza.
La difesa, da parte sua, ha sostenuto che durante la fase di scavo, effettuato con un escavatore meccanico a cucchiaio non è possibile armare le pareti dello scavo e che a nessuno è consentito di scendere nello scavo per nessun motivo. Dunque, l’incidente si era verificato dopo che la stessa vittima, soggetto responsabile della sicurezza del cantiere, aveva ordinato di fermare lo scavo ed era scesa fermandosi in una zona di rispetto dov’era rigorosamente vietato sostare e dove non era stato possibile armare la parete, per espletare una funzione fisiologica. Dalla perizia di ufficio sarebbe emerso che l’infortunato era il soggetto che aveva il compito di procedere autonomamente all’armatura delle pareti laterali o di segnalare al direttore dei lavori o al coordinatore per l’esecuzione la situazione di fatto presente. Inoltre non si poteva sostenere che la fase di scavo fosse terminata al momento del sinistro e non si era in presenza di un’attività in cui la discesa dell’uomo nello scavo era prevista in relazione alla tipologia delle lavorazioni da eseguire. In ogni caso, non sarebbe stata richiesta una costante presenza in cantiere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale non aveva, dunque, l’obbligo giuridico di impedire l’evento. La difesa ha messo altresì in evidenza che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche ma non si estende al puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 164 del 1956, vigente all’epoca dei fatti, sul rilievo che vi erano attività che si svolgevano con la discesa dei lavoratori nello scavo non armato, espressamente vietata da tale disposizione, oltre che dal piano di sicurezza. Ha anche evidenziato che «l’assenza di armature aveva pacificamente interessato anche le parti di scavo ove già era stata effettuata la posa delle tubazioni, dal che si evince che l’omissione del presidio era frutto di una precisa scelta aziendale operata dalla stessa vittima in qualità di datore di lavoro appaltatore. La Corte suprema ha inoltre affermato che la violazione in questione ha concretizzato il rischio che la disposizione mirava a prevenire, anche a fronte di una discesa della vittima nello scavo, non dettata da esigenze di lavoro, ma per un bisogno fisiologico. Infatti, nel caso di specie, il rischio era presente, conosciuto e segnalato nel piano di sicurezza e la circostanza che l’incidente sia avvenuto non in un momento di posa delle tubazioni non esclude la causalità della violazione delle norme di prevenzione, in quanto l’ambiente di lavoro era insicuro e solo il caso ha determinato lo smottamento del terreno in un dato momento piuttosto che in un altro. La Corte di legittimità ha quindi ribadita “la necessità di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dalla attualità della attività e, quindi, anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro perfino per danni che possano derivare a terzi e non ai lavoratori addetti”.
Quanto alla responsabilità dell’imputato, soggetto coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la Sez. III ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. La Corte ha inoltre sottolineato che, poiché i lavori erano in corso da circa due settimane e la circostanza dell’assenza delle pareti dello scavo era visibile ictu oculi, l’imputato avrebbe dovuto pretendere il rispetto delle misure di sicurezza, eventualmente fino all’esercizio dei poteri a contenuto impeditivo, cioè fino ad ordinare la sospensione dei lavori. Era onere pertanto del coordinatore controllare l’iter dei lavori; inoltre la necessità della presenza di presidi alle pareti era già segnalata nei piani di sicurezza e quindi prescindeva da un’eventuale deviazione dello scavo. Ne consegue che l’incidente era da ritenersi conseguenza di una pluralità di autonome condotte eziologicamente legate all’evento, tra le quali quella della stessa vittima, che ha posto in essere una condotta gravemente imprudente, pur essendo pienamente conscio dei relativi rischi, e del coordinatore per la esecuzione delle opere.
In merito al rilievo difensivo secondo cui non è richiesta una costante presenza in cantiere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale non aveva, dunque, l’obbligo giuridico di impedire l’evento, la suprema Corte ha sostenuto che non vi è alcun dubbio che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori abbia un’autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e che non sia, però, tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, oggi previsto dall’art. 92, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008, di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Nondimeno però, ha concluso la Sez. III, dalla ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello è emerso che l’imputato non aveva svolto neanche la funzione di alta vigilanza cui era tenuto, tanto che non aveva riscontrato alcun pericolo grave e imminente in relazione alle lavorazioni, né aveva imposto limitazioni o richiesto particolari adeguamenti, semplicemente perché egli non era mai stato visto sul cantiere durante l’esecuzione dei lavori, cosicché mai si era mai accertato direttamente della consistenza degli stessi, pur in presenza di un scavo non armato e di lavoratori che svolgevano lavorazioni all’interno dello stesso.