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15 Mag

La vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Entra a far parte questa sentenza della Corte di Cassazione di quelle con le quali di recente la stessa Corte sta rivedendo e sempre più marcatamente il ruolo e le responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili facendoli rientrare così in pratica più correttamente nell’ambito delle competenze che il legislatore gli ha voluto assegnare. Nella sentenza vengono in particolare esaminati i rischi che tale figura deve valutare nei cantieri temporanei o mobili e per la gestione dei quali potrebbe essere chiamata a rispondere distinguendo chiaramente i rischi di natura ‘intraziendali’ da quelli di natura interferenziale sui quali è tenuto ad incentrare la sua attività di coordinamento. La funzione di vigilanza del coordinatore per la sicurezza, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, è sì ‘alta’ ma non è comunque da confondere con quella operativa demandata invece al datore di lavoro e alle figure che da esso ricevono poteri e doveri quali il dirigente e il preposto. Il ruolo di vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha infatti precisato la stessa Corte, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e stringente controllo, momento per momento, delle singole lavorazioni demandato alle  figure operative sopra indicate.

 Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti del datore di lavoro di un’impresa edile, del capocantiere della stessa impresa e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, giudicati responsabili di aver cagionato per colpa la morte di un lavoratore dipendente dell’impresa, e li ha pertanto condannati rispettivamente il primo alla pena di un anno di reclusione, il secondo alla pena di otto mesi di reclusione ed il terzo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione nonché tutti e tre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Il lavoratore si era infortunato mortalmente precipitando, non essendo assicurato ad alcun dispositivo di trattenuta, da un tetto sul quale era salito per provvedere alla rimozione di alcune lastre di eternit. Nel corso dei primi gradi di giudizio era emerso che l’operazione di rimozione delle lastre era stata eseguita su disposizione del datore di lavoro e del capocantiere e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nominato dalla committente proprietaria del manufatto, che aveva previsto che tali operazioni venissero svolte inviando il lavoratore al di sopra della copertura previa installazione di parapetti e dotazione di cinture di sicurezza.

Al coordinatore, in particolare, era stato ascritto di aver previsto la lavorazione dalla copertura senza considerare il rischio di caduta nel vuoto in seguito a rottura delle lastre, di non aver verificato l’idoneità del P.O.S. dell’impresa esecutrice in relazione a tale rischio ed inoltre di non avere aggiornato il PSC, pur sapendo della volontà di procedere con i cestelli, omissione questa che aveva avuto rilevanza causale rispetto all’evento infortunistico. La Corte di Appello aveva anche rimarcato che il coordinatore non si era attivato per verificare la reale situazione di cantiere osservando che se lo stesso lo avesse fatto si sarebbe accorto che i lavori si sarebbero eseguiti con i lavoratori sulla copertura del tetto nella assoluta carenza di misure di sicurezza.

Quanto al capocantiere la Corte di Appello aveva ascritto allo stesso di aver consentito che il lavoratore salisse sulla copertura pur in assenza di qualsivoglia misura di sicurezza ponendo in evidenza che, anche a ritenere che il lavoratore fosse stato dotato di cintura di sicurezza, queste sarebbero state in concreto inidonee alla loro funzione perché non era possibile agganciarle a nessuna parte.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Il coordinatore ha ricorso alla Corte di Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avanzando diverse motivazioni. Lo stesso ha sostenuto principalmente che non era  possibile ascrivere a lui di non aver svolto i compiti di alta vigilanza che sono propri di competenza del coordinatore per la sicurezza. Ha richiamata, altresì, la necessità che la responsabilità del coordinatore per la sicurezza deve essere delimitata alla gestione del ‘rischio interferenziale’, quale rischio aggiuntivo rispetto al rischio ‘intraziendale’ evidenziando che nel caso in esame la lavorazione nel corso della quale si era verificato l’infortunio nulla aveva a che fare con l’esecuzione delle operazioni affidate all’esecuzione di altre e diverse imprese e che la causa della caduta dall’alto era legata ad un rischio di natura intraziendale proprio dell’impresa impegnata sulla copertura. Le attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto peraltro, ha sostenuto il coordinatore, dovevano avvenire secondo il PSC in tempi ed ambiti differenti dalla successiva demolizione del manufatto per cui non sussisteva un rischio interferenziale né gli si poteva contestare di non aver gestito i rischi specifici propri dell’attività di un’impresa e di non avere definite le procedure per la gestione dei rischi delle imprese.

Ha ricorso per cassazione anche il capocantiere sostenendo che a tale figura non compete di decidere in autonomia di adottare i presidi di sicurezza in modo difforme da quanto previsto nel PSC e nel POS che nella fattispecie prevedevano di eseguire i lavori dalla copertura del tetto.

Le decisioni della Corte di Cassazione

Con riferimento alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione la Corte di Cassazione ha fatto presente che la giurisprudenza della Corte stessa ha precisato il ruolo del coordinatore per l’esecuzione nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili nei quali è previsto il concorso di più imprese esecutrici nel senso che il medesimo ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza ( POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

Di indubbio rilievo, ha sostenuto la Sez. IV, è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni e che è essenziale che vi sia un’attività di verifica della sua attuazione ma tale attività di verifica, tuttavia, non può significare una sua presenza diuturna nel cantiere ma una presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. “L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte quindi”, ha così proseguito la Sez. IV, “lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto é vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92, co. 1 lett.f) dlgs. n. 81/2008]”. Parallelamente, ha ancora sostenuto la suprema Corte, “l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare ì segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale (così già sez. 4, sent. n. 37597 del 5/5/2015, dep. 16/9/2015, Giamberto)”.

La Corte di Cassazione quindi, richiamando la disciplina che ha istituita e che si è occupata della figura del coordinatore, risalente al D. Lgs. n. 494 del 1996, nonché la evoluzione che ha subito nel tempo la disciplina stessa giungendo alla conclusione che i compiti del coordinatore non si devono limitare alla identificazione, valutazione e gestione del rischio interferenziale, ma si devono estendere a tutti i rischi presenti sul cantiere fino a espandere così all’estremo le sue responsabilità e a parificare il suo ruolo con quello del datore di lavoro, ha precisato che “la funzione di vigilanza è ‘alta’ e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative. Alla generale configurazione dei lavori si contrappone il caso che l’evento rappresenti un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto“.

Con riferimento, poi, al rischio di caduta dall’alto, quello che ha portato all’infortunio in esame, la Corte suprema ha accettato le ragioni avanzate dal ricorrente riconoscendo che lo stesso non si è sbagliato quando si è lamentato che non fosse stato previamente accertato se, nel caso specifico, il rischio stesso attenesse o meno all’area di competenza del coordinatore e fosse inerente alla conformazione generale del cantiere. Entrambi i giudici di merito, ha osservato la suprema Corte, avevano dato per scontato che il governo di quel rischio competesse all’imputato nella sua qualità di coordinatore senza avere però fornite delle specifiche argomentazioni. Mancando quindi nella sentenza impugnata un passaggio essenziale la Corte di Cassazione ha deciso di annullarla rinviando gli atti alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame.

Per quanto riguarda, infine, la posizione del capocantiere la Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il suo ricorso facendo osservare che allo stesso non era stato ascritto di non aver deciso per diversi presidi di sicurezza, ma di non avere invece vigilato affinché le lavorazioni sulla copertura si svolgessero in condizioni di sicurezza. Il capocantiere , infatti, ha sostenuto la suprema Corte non avrebbe dovuto disporre, nella sua qualità di preposto, perché i lavori venissero svolti in altro modo ma avrebbe dovuto controllare che le lavorazioni dalla copertura si svolgessero nel rispetto della normativa antinfortunistica mentre, non solo non aveva esercitato i suoi poteri di vigilanza ma addirittura aveva dato disposizione al lavoratore stesso di salire sul tetto nonostante gli fosse stato rappresentato da altro lavoratore la situazione di pericolo tanto evidente da indurre questi a rifiutarsi di lavorare sulla copertura.

 

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