Attività in autostrada: dispositivi di protezione e limitazioni operative
Roma, – Come più volte ricordato dal nostro giornale, i cantieri stradali rappresentano un contesto operativo complesso in cui convergono sia i rischi infortunistici caratteristici del comparto edile che quelli correlati al comparto dei trasporti. E sicuramente, specialmente con riferimento ai rischi di investimento, uno degli ambiti lavorativi più complessi è quello dei cantieri autostradali e, comunque, di ogni attività in autostrada in presenza di traffico veicolare.
Per migliorare la prevenzione in questi luoghi di lavoro nei mesi scorsi abbiamo presentato un documento – dal titolo “Linee di indirizzo per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare” e a cura di FISE ACAP(Associazione delle Società Concessionarie di Autostrade Private) – nato proprio per “favorire il miglioramento continuo della sicurezza dei lavoratori” attraverso la definizione dei “criteri minimi da adottarsi rivolti ad integrare le azioni di prevenzione nel quadro più generale della valutazione e riduzione dei rischi professionali”.
Ci soffermiamo oggi su alcuni aspetti normativi e di buone prassi correlati all’esecuzione di attività in autostrada in presenza di traffico.
Il documento ricorda, ad esempio, che come richiesto dall’art. 176 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, gli operatori devono essere dotati di una specifica autorizzazione, un documento rilasciato dal competente Servizio della Società concessionaria che autorizza il lavoratore per effettive esigenze di servizio, ad uno o più dei seguenti comportamenti e manovre:
– “inversione del senso di marcia in autostrada;
– inversione del senso di marcia e attraversamento sui piazzali di stazione;
– sosta in piazzola e in corsia di emergenza;
– retromarcia in corsia di emergenza;
– marcia in corsia di emergenza;
– percorrenza a piedi della carreggiata/corsia di emergenza e tratti di banchina;
– attraversamento a piedi della carreggiata;
– manovre di immissione e di uscita dai cantieri di lavoro”.
E nell’adottare i comportamenti e nell’effettuare tali manovre “dovranno essere attivati i dispositivi di sicurezza/segnalazione di cui è dotato l’automezzo sia di giorno che di notte. I comportamenti e le manovre devono essere eseguiti con l’adozione di tutte le cautele atte a scongiurare qualsiasi pericolo di incidente e ad evitare turbative al traffico”.
Il documento riporta poi informazioni sulla dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Si segnala infatti che i lavoratori “devono essere dotati di indumenti ad alta visibilità che devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10. Tali indumenti, conformemente al DM 10/07/2002, devono essere almeno in classe 2”.
Invece per le attività di cui al DM 4 marzo 2013 è obbligatorio l’utilizzo di “indumenti ad alta visibilità in classe 3; l’equivalenza di tale classe di visibilità può essere assicurata dalla combinazione di indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retro riflettenza (ad esempio, pantalone classe 2 più gilet di classe 2). Particolare attenzione deve essere rivolta al buono stato degli indumenti ad alta visibilità che garantiscono la visibilità degli addetti a distanza. Tali indumenti dovranno essere già indossati prima dell’inizio delle attività su strada”.
Sono poi riportate dal documento alcune importanti limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali.
Ad esempio in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, “non è consentito effettuare operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l’installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio delle attività, queste dovranno essere immediatamente sospese. Se possibile, è necessario rimuovere il cantiere sempre che la smobilitazione dello stesso e la rimozione della relativa segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale”.
Si segnala che, “previa preliminare autorizzazione della Centrale Operativa”, è compito del preposto incaricato di posare la segnaletica “valutare se le condizioni di visibilità e di aderenza della pavimentazione”, consentono di posarla.
Si ricorda, tuttavia, che nel divieto relativo alle limitazioni suddette non rientrano i seguenti casi:
– “lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);
– lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione”.
In conclusione ricordiamo che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta nel dettaglio le norme di comportamento generali per l’esecuzione di attività in autostrada in presenza di traffico.
Ad esempio con riferimento a:
– presegnalamento delle attività in presenza di traffico;
– effettuazione della presegnalazione mediante sbandieramento;
– marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina;
– entrata ed uscita dal cantiere;
– utilizzo veicoli operativi;
– spostamento a piedi;
– regolamentazione del traffico con movieri;
– rallentamento controllato del traffico.