Le criticità e gli aspetti da chiarire dell’alternanza scuola-lavoro
L’ alternanza scuola-lavoro è una importante metodologia didattica che favorisce e valorizza un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro e permette di sperimentare processi di apprendimento attivi, anche con riferimento al tema della prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Ricordiamo infatti che il D.Lgs. 81/2008 indica che al lavoratore, come definito all’articolo 2, è equiparato (…) ‘il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione’.
Tuttavia riguardo a questa metodologia didattica, introdotta già nel 2003 (legge 28 marzo 2003 n. 53), ma con una continua evoluzione normativa, si sono evidenziate alcune aree grigie, alcuni aspetti ancora da perfezionare sul piano delle tutele e degli aspetti di natura organizzativa e gestionale.
La figura dell’RSPP non può non essere centrale nell’intero progetto di alternanza scuola-lavoro dello studente, non potendo essere considerata una figura aggiuntiva, di cui il tutor esterno può avvalersi, quando quest’ultimo non presidi personalmente le competenze in materia di salute e sicurezza.
In nessuna situazione, difatti, tali figure possono essere considerate sovrapponibili, al di là delle reciproche competenze. Certo sarà possibile ipotizzare che un RSPP venga individuato, dalla struttura ospitante, per il ruolo di tutor esterno (in caso di possesso di quelle competenze metodologiche, didattiche e progettuali, proprie di tale figura), unendo così le due funzioni, ma non potendo esaurire nella figura del tutor esterno i compiti propri dell’RSPP, chiamato a svolgere quanto previsto dal DLGS 81/2008 s.m., anche per l’alternanza scuola-lavoro, essendo poi, comunque, una figura con una formazione specifica professionalizzante.
Nella complessiva valutazione del rischio che dovrà essere fatta, pertanto, l’RSPP dovrà, tra l’altro, considerare tutti gli aspetti relativi all’interazione che avverrà tra lo studente in alternanza e la popolazione lavorativa della struttura ospitante. Elementi che seppur non rientranti nel progetto formativo, condiviso fra i due tutor (interno ed esterno), non potranno essere trascurati sul piano della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per questo dovrà essere anche curata l’informativa rivolta ai lavoratori, finalizzata al far sapere e rendere consapevoli della presenza nella struttura ospitante (o in alcune parti di questa), di studenti in alternanza scuola-lavoro.
L’integrazione, poi, del DVR con gli aspetti relativi alle singole esperienze di alternanza scuola-lavoro, richiederà lo svolgimento della consultazione dell’RLS/RLST, fase conseguente alla previa informativa che il datore di lavoro dovrà dare, a partire già solo dall’iscrizione dell’azienda nel Registro delle imprese, a seguito dell’intenzione di offrirsi come struttura ospitante, in sede di riunione periodica.
In questo senso, importante sarà anche l’attenzione ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e al ruolo di chi andrà ad affiancare il giovane durante la sua esperienza nel contesto lavorativo.
Nel primo caso, a fronte del diritto dello studente, in quanto parificato ad un lavoratore, di ricevere adeguati DPI, sarà fondamentale porre attenzione a quanto disposto nel DLGS 81 del 2008 s.m., in particolare all’art.76, comma 2, nel quale è previsto che il DPI non solo debba essere adeguato ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, ma anche alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, ed essere adattabile all’utilizzatore. Elementi non secondari nel momento in cui si devono considerare le diverse morfologie che, mediamente, i giovani hanno in rapporto agli adulti, ancor più se riferite al genere femminile.
Nel secondo caso, sarà importante farsi carico da parte dell’RSPP del problema del determinarsi, sul campo, di eventuali posizioni di garanzia di preposto, nei termini della definizione che il DLGS 81 del 2008 ne dà all’art.2, comma 1, lett. e), riferite a quei lavoratori (quando non già preposti, formalmente incaricati), chiamati ad un affiancamento operativo dello studente che, come sappiamo, seppur privi di adeguata formazione e conferimento di incarico come preposti, potrebbero vedere su di loro altresì gravare la responsabilità prevista in capo a tale figura (ai sensi dell’art.299 – principio di effettività).