Videoterminali: rischi per la salute e sorveglianza sanitaria
Il Decreto Legislativo 81/2008 dedica al lavoro a videoterminale(VDT) l’intero Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) – in particolare dall’articolo 172 all’articolo 179 – e l’allegato XXXIV (Videoterminali). E su questo tema il Ministero del lavoro, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 626/1994 (abrogato dal D.Lgs. 81/2008), aveva già elaborato diversi anni fa delle ” linee guida d’uso dei videoterminali“, contenute nel D.M. 2 ottobre 2000. Linee guida “finalizzate alla prevenzione dei disturbi fisici e mentali che possono essere provocati dall’utilizzo di tali attrezzature”.
A ricordarlo e a soffermarsi brevemente sul rischio videoterminali, con particolare riferimento al mondo dell’artigianato e delle piccole e medie aziende (PMI), è il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
Il documento ricorda i rischi per la salute del lavoratore.
Se “lunghi periodi di tempo trascorsi in una posizione obbligata possono causare disturbi al nostro fisico”, allo stesso modo “uno sforzo visivo in modalità ravvicinata protratto nel tempo può affaticare la vista”.
In questo senso l’ uso protratto del videoterminale può pertanto provocare nel lavoratore:
– “affaticamento visivo (bruciori, lacrimazione, astenopia, fotofobia, diplopia);
– disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie);
– stanchezza (disturbi di tipo psicologico e psicosomatico)”.
Si sottolinea, tuttavia, che questi disturbi solitamente “hanno caratteristiche di temporaneità e sono anche rapidamente destinati a scomparire”.
A livello di tutela della salute si indica che sono stati presi in considerazione anche “i rischi da emissioni radianti, ma tutti gli studi effettuati hanno documentato che i livelli di radiazioni elettromagnetiche presenti nelle vicinanze di un videoterminale sono confrontabili con quelli di un televisore a colori e che l’intensità delle radiazioni ultraviolette ed infrarosse è estremamente bassa e tale da non poter generare alcun disturbo. Pertanto si esclude che nei posti di lavoro al videoterminale si possano generare effetti negativi sulle gravidanze o sull’apparato visivo a causa di radiazioni provenienti direttamente dal monitor”.
Riguardo alla sorveglianza sanitaria si segnala poi che la normativa vigente definisce il lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che “utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.
E tale lavoratore “videoterminalista”, come definito dalla normativa, deve essere “sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, a cura del Medico competente aziendale. La sorveglianza sanitaria è rivolta alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e di quelli legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale degli addetti a unità video e deve quindi prevedere accertamenti con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico”.
In modo schematico gli obblighi di sorveglianza sanitaria – prevista dall’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 – possono essere cosi riassunti:
– “prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT;
– con periodicità almeno quinquennale fino a 50 anni di età;
– con periodicità almeno biennale dopo il 50° anno di età;
– con periodicità almeno biennale ove, in esito alla visita preventiva, l’operatore venga giudicato ‘idoneo con prescrizioni’;
– ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente”.
Il documento ricorda poi che l’articolo 177 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro “assicuri ai lavoratori una formazione specifica, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso;
b) le modalità di svolgimento dell’attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
Infine il documento indica che per migliorare le condizioni di sicurezza il lavoratore “deve sedere in posizione il più possibile rilassata, poggiando i piedi per terra, la schiena allo schienale, i gomiti ai braccioli della sedia (se presenti) o gli avambracci al piano di lavoro; le ginocchia devono formare un angolo di circa 90°”.
Per strutturare le postazioni di lavoro in accordo a quanto riportato nell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e garantire una “postazione di lavoro che possa ridurre al minimo” i rischi di insorgenza dei disturbi, fastidi o patologie indicate, occorre “fornire al lavoratore alcuni strumenti, quali:
– una sedia dotata di rotelle autofrenanti, che abbia il sedile regolabile in altezza e lo schienale regolabile in altezza e inclinazione;
– un piano di lavoro sufficientemente ampio, tale da consentire di appoggiare i documenti necessari al lavoro e da permettere di posizionare il monitor a 50/70 cm dagli occhi (dimensioni minime indicative del piano di lavoro cm 120 x 70)”.
Inoltre occorre anche “fare sì che lo schermo non presenti riflessi; pertanto evitare di posizionare i monitor in modo tale che alle spalle del lavoratore si trovino fonti luminose, sia naturali che artificiali. Allo scopo è utile dotare le finestre di tende del tipo a strisce, onde poter modulare l’intensità luminosa proveniente dall’esterno. Può essere utile un’illuminazione specifica locale del piano di lavoro (es: lampada da tavolo)”.
Si segnala poi che:
– “a richiesta del lavoratore, onde permettere allo stesso di sedere in posizione ottimale, deve essere fornito un poggiapiedi;
– può rendersi necessario un supporto per documenti;
– lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile, avere immagine stabile, esente da sfarfallamento, con brillanza e contrasto regolabili, non deve produrre riflessi e riverberi molesti;
– la tastiera deve essere inclinabile, dissociata dallo schermo, priva di riflessi, con tasti facilmente leggibili dalla normale posizione di lavoro”;
– l’impiego prolungato dei computer portatili “necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo”.
Concludiamo segnalando che il documento si sofferma infine anche sul telelavoro, sul lavoro a distanza.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce “che a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, si applichino le disposizioni del Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali), indipendentemente dall’ambito nel quale si svolge la prestazione stessa”