Voucher baby-sitting e servizi infanzia lavoratrici autonome, indicazioni Inps
ROMA – Voucher baby-sitting lavoratrici autonome. Sono state pubblicate da Inps con circolare n. 216 del 12 dicembre 2016 indicazioni operative per l’anno 2016 riguardanti i benefici introdotti dal Decreto 1 settembre 2016 pubblicato in GU n.252 il 27 ottobre 2016. Contributi per baby-sitting o per oneri da rete pubblica dei servizi dell’infanzia estesi in via sperimentale per il 2016 anche alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici.
A chi è destinato il beneficio
La circolare riassume innanzitutto quali sono le figure che hanno accesso al beneficio. Si tratta di lavoratrici che hanno diritto al congedo parentale che rientrano in tali categorie: “le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pescamarittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151“.
Sono escluse invece: “le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e dalle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del Decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248“.
Contributi, domande scadenze, elenco strutture
Il contributo è di 600 euro mensili, corrisposto da Inps in voucher telematici per il baby-sitting oppure direttamente alla struttura pubblica per i servizi per l’infanzia che dovrà figurare tra quelle presenti nell’elenco Inps.
Per quanto riguarda le strutture, la circolare riporta i riferimenti necessari per consultare l’elenco, per accedere alle procedure di iscrizione/conferma che saranno attive fino al 31 dicembre 2016 (sito Inps con Pin o patronato), le istruzioni per le istanze di pagamento che dovranno inviare gli istituti (per periodi di fruizione non successivi al 31 luglio 2017). (Leggi anche la circolare Inps del 6 maggio 2016).
Si ricorda infine che “il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia”. “Per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a
titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita”.